Pensione Gestione separata: decorrenza dalla domanda di opzione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2568 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di esercizio della facoltà di computare nella Gestione separata anche i contributi versati nell’assicurazione generale obbligatoria, il momento di decorrenza del trattamento pensionistico liquidato a carico della predetta gestione non coincide con il primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile. Ai sensi dell’art. 3, d.m. n. 282/1996, la decorrenza va individuata nel giorno di presentazione della domanda di opzione, poiché solo da tale data la contribuzione computata può costituire parte dell’ammontare contributivo necessario per la liquidazione della pensione richiesta. Il giudice di merito che anticipi la decorrenza viola la norma regolamentare.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di una lavoratrice volta a conseguire la pensione di vecchiaia a carico della Gestione separata con decorrenza dal 1°.1.2008. A quella data la ricorrente, cumulando la contribuzione versata in più gestioni previdenziali, assumeva di aver raggiunto i requisiti contributivi e di età previsti per la prestazione.
Avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura, poi illustrato con memoria. L’assicurata ha resistito con controricorso. La causa è stata chiamata all’adunanza camerale e il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza.
La Motivazione della Corte
L’Istituto denuncia la violazione dell’art. 3, d.m. n. 282/1996, per avere la Corte territoriale ritenuto che la pensione liquidata a carico della Gestione separata mediante cumulo dei contributi versati in tale gestione e in altre gestioni potesse avere decorrenza anteriore alla data in cui l’assicurato ha optato per la liquidazione a carico della Gestione separata mediante cumulo.
Il motivo è fondato. La Corte chiarisce che il momento di decorrenza del trattamento pensionistico liquidato a carico della Gestione separata, in caso di avvalimento della facoltà di vedersi computati nella predetta gestione anche i contributi versati nell’assicurazione generale obbligatoria, non va individuato nel primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile.
Ai sensi dell’art. 3, d.m. n. 282/1996, la decorrenza coincide invece con il giorno di presentazione della domanda di opzione. Solo da tale data, infatti, la contribuzione computata può costituire parte dell’ammontare contributivo necessario per la liquidazione della pensione richiesta.
Il Collegio richiama sul punto Cass. n. 30256 del 2022, pronunciata sulla scorta di Cass. n. 21361 del 2021, e segnala nello stesso senso, più di recente, Cass. n. 15458 del 2024. I giudici territoriali non si sono attenuti a tale principio di diritto.
Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.