La maturazione dei requisiti pensionistici determina la decadenza dall’indennità di disoccupazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6001 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di indennità di disoccupazione ASpI e NASpI, la causa di decadenza di cui all’art. 2, comma 40, lett. c), legge n. 92/2012 e all’art. 11, lett. d), d.lgs. n. 22/2015 opera dal momento del raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, e non già dalla data della concreta percezione del trattamento pensionistico, che presuppone la presentazione della domanda amministrativa. La disciplina, ispirata a un rapporto di alternatività tra le diverse prestazioni previdenziali, non può essere derogata dalla scelta dell’interessato di posticipare la richiesta della pensione, né la sua applicazione può essere subordinata alla valutazione di convenienza del lavoratore. La somma percepita indebitamente è dovuta ai sensi dell’art. 2033 c.c., ferma l’applicazione dei correttivi di gradualità individuati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 8 del 2023.
Il Fatto
Il lavoratore aveva percepito l’indennità di disoccupazione ASpI, per il periodo dal 1° aprile 2013 al 16 aprile 2013, e NASpI, dall’11 febbraio 2017 al 31 dicembre 2018, pur avendo già maturato, sin dal 1° aprile 2013, i requisiti anagrafici e contributivi per la pensione di anzianità, ottenuta solo con decorrenza gennaio 2019 a seguito della domanda amministrativa del dicembre 2018. L’I.N.P.S. aveva richiesto la restituzione delle somme, ma il Tribunale e la Corte d’appello avevano accolto il ricorso del lavoratore, ritenendo che la domanda di pensione fosse presupposto indispensabile per l’insorgenza del diritto e che, in mancanza, i periodi sarebbero rimasti privi di tutela. Avverso tale sentenza l’Istituto ha proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione e l’errata applicazione delle norme in materia di decadenza e di indebito oggettivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato fondato il ricorso, dando continuità all’orientamento già espresso dalle pronunce n. 22877 del 2024 e n. 11965 del 2024, confermato dalla successiva n. 21275 del 2025. Il dato testuale dell’art. 2, comma 40, lett. c), legge n. 92/2012 è decisivo: la decadenza consegue al «raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato», senza che la norma menzioni, quale fattore ostativo, la concreta percezione del trattamento pensionistico, ma solo il mero raggiungimento dei requisiti per rivendicarlo. Il comma 41 della medesima disposizione precisa, inoltre, che la decadenza si realizza dal momento in cui si verifica l’evento che la determina, con obbligo di restituire l’indennità percepita.
La Corte ha richiamato gli argomenti sistematici già sviluppati nelle precedenti pronunce, evidenziando che l’indennità ASpI svolge una funzione di extrema ratio, sovvenendo ai bisogni del lavoratore solo quando l’ordinamento non appresti una diversa e specifica protezione. Tale rapporto di alternatività, che opera secondo criteri oggettivi e prevedibili, non può essere rimesso alla mutevole valutazione di convenienza dell’interessato, attesa la natura indisponibile degli interessi coinvolti e le esigenze di certezza. Il sistema, peraltro, non sollecita dubbi di illegittimità costituzionale rispetto all’art. 38 Cost., risultando incardinato su una graduazione delle tutele rimessa alla discrezionalità del legislatore.
La Corte ha infine chiarito che la riconducibilità della fattispecie all’art. 2033 c.c. consente di applicare i correttivi di gradualità dei rimedi individuati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 8 del 2023, mentre risultano irrilevanti le difese del lavoratore circa la mancata conoscenza della maturazione dei requisiti, emergendo dall’istruttoria l’avvenuta trasmissione delle comunicazioni certificative del conto assicurativo ai sensi dell’art. 54 legge n. 88/1989.
In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, per un nuovo esame della fattispecie alla stregua dei principi ribaditi e per la regolazione delle spese.
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Nota della Redazione
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