Notifica cartella esattoriale: nullità sanabile per raggiungimento dello scopo (Cass. civ. Sez. V n. 2625 del 04.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notifica della cartella di pagamento, l’inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione. Ogni altra difformità dal modello legale ricade nella categoria della nullità, sanabile con efficacia ex tunc per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ. La notificazione degli atti impositivi non è requisito di giuridica esistenza dell’atto, ma condizione integrativa di efficacia: la sua invalidità non ne determina l’inesistenza quando il contribuente ne abbia avuto piena conoscenza entro il termine di decadenza e abbia proposto ricorso.

Il Fatto

Un contribuente impugnava la cartella di pagamento emessa da un agente della riscossione per un importo di poco superiore a tremila euro. Dinnanzi al giudice di primo grado deduceva, tra l’altro, vizi della notifica per mancata indicazione della qualifica del soggetto notificatore e per omessa spedizione dell’avviso di ricevimento, essendo l’atto consegnato a persona diversa dal destinatario.

La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso. La Commissione tributaria regionale confermava la decisione, ritenendo i vizi di notificazione sanati per raggiungimento dello scopo, avendo il contribuente proposto ricorso in modo tempestivo e analitico. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a nove motivi.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte rileva l’invalidità della costituzione dell’ente subentrante, avvenuta con memoria tramite difensore del libero foro privo di espressa procura speciale per il giudizio di legittimità. L’estinzione ope legis delle società del gruppo Equitalia non determina interruzione dei processi pendenti, ma una successione nei rapporti controversi ex art. 111 cod. proc. civ. Il nuovo ente che si costituisca autonomamente ha l’onere di allegare le fonti del potere di rappresentanza, in alternativa al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.

Sul primo motivo, la Corte richiama le Sezioni Unite n. 14916 del 2016: gli elementi costitutivi essenziali della notificazione consistono nell’attività di trasmissione svolta da soggetto qualificato e nella consegna, intesa come raggiungimento di uno degli esiti positivi previsti dall’ordinamento. Solo i casi di restituzione al mittente integrano la notificazione meramente tentata e quindi omessa.

Nel giudizio tributario i motivi di impugnazione costituiscono la causa petendi entro cui si delimita l’oggetto del processo, con la conseguente inammissibilità di nuove ragioni introdotte nella memoria illustrativa, in applicazione dell’art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992. La nuova domanda è rilevabile anche d’ufficio, trattandosi di questione sottratta alla disponibilità delle parti.

Quanto alla notificazione degli atti impositivi, essa è mera condizione di efficacia e non requisito costitutivo dell’atto, come confermato dall’art. 1334 cod. civ. Il vizio resta irrilevante ove la notificazione abbia raggiunto lo scopo, per avere il destinatario impugnato l’atto prima della scadenza del termine di decadenza. Il giudice di appello si è conformato a tali principi nel ritenere sanati i vizi per raggiungimento dello scopo.

Sui motivi connessi alla produzione documentale, la Corte ribadisce che il disconoscimento della conformità di una copia all’originale, ai sensi dell’art. 2719 cod. civ., non preclude al giudice di accertare la conformità mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Quanto alla notificazione eseguita da operatore di posta privata senza titolo abilitativo, richiamate le Sezioni Unite n. 299 del 2020, la notifica è nulla e non inesistente. Il ricorso è rigettato, con condanna al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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