Autosufficienza del ricorso per cassazione e questioni nuove in sede di legittimità (Cass. civ. Sez. V n. 3920 del 16.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente che denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3) e 5), cod. proc. civ., non può limitarsi a dedurre la proposizione dell’allegazione difensiva non valutata dai giudici di merito, ma deve indicare gli elementi fattuali che condizionano in concreto l’operatività della violazione, allegando gli atti del processo idonei ad attestare le circostanze affermate e specificando la sede in cui essi risultano prodotti. Il principio di autosufficienza del ricorso ex art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ., corollario della specificità dei motivi, non va però interpretato in modo eccessivamente formalistico, alla luce dei criteri di sinteticità e chiarezza indicati dalla sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021. È inoltre inammissibile il motivo che introduce in sede di legittimità questioni nuove, non comprese nel tema del decidere del giudizio di appello.
Il Fatto
Un contribuente impugna l’ingiunzione di pagamento per contributi irrigui relativi all’annualità 2014. I giudici di prime cure accolgono il suo ricorso; la Commissione tributaria regionale della Puglia, in riforma, accoglie l’appello del Consorzio di bonifica. Il giudice del gravame ritiene che, in presenza del piano di classifica e dell’inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza, la pretesa contributiva trovi fondamento nella normativa nazionale e regionale, con esclusione dell’onere probatorio del beneficio fondiario a carico del Consorzio; il contribuente aveva comunque la possibilità di fornire la prova contraria.
Il contribuente ricorre in cassazione con un unico motivo, lamentando la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e sostenendo che manca un piano generale di bonifica regolarmente approvato, circostanza che a suo dire sarebbe pacifica e incontestata. Il Consorzio resiste con controricorso; una terza società intimata non svolge attività difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità. L’affermazione del ricorrente secondo cui la mancanza del piano generale di bonifica sarebbe stata dedotta in sede di merito come circostanza pacifica non trova riscontro nella sentenza impugnata, che non si occupa della questione: questa non figura né tra i motivi di ricorso del contribuente né tra le difese svolte in appello.
Il Collegio richiama il principio di necessaria e completa allegazione del ricorso per cassazione ex art. 366, n. 6), cod. proc. civ., valido anche per i vizi di cui ai nn. 3 e 4. Chi denunzia la violazione di norme di diritto deve indicare gli elementi fattuali che condizionano l’operatività della censura. L’onere sussiste anche quando il ricorrente affermi che una data circostanza risulti comprovata dagli atti processuali: in tal caso deve allegare al ricorso gli atti idonei ad attestare le circostanze affermate. Sul punto la Corte richiama Sez. Un. n. 16887 del 05/07/2013, Sez. Un. n. 23019 del 31/10/2007 e Sez. Un. n. 28547 del 02/12/2008.
I giudici di legittimità precisano poi che, se il documento è stato prodotto nelle fasi di merito e si trova nel fascicolo di parte, l’onere può essere assolto mediante la produzione di detto fascicolo, purché nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile, come chiarito da Sez. Un. n. 7161 del 25/03/2010 e Sez. Un. n. 22726 del 03/11/2011. Il principio di autosufficienza, alla luce della sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, non deve però tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti, essendo sufficiente che nel ricorso sia indicato il contenuto degli atti richiamati e la loro presenza negli atti di merito, come affermato da Sez. Un. n. 8950 del 18/03/2022.
Nel caso concreto il ricorrente, dolendosi dell’omessa valutazione dell’assenza del piano generale, non ha fornito alcuna idonea e completa indicazione degli atti processuali comprovanti la dedotta omissione, precludendo alla Corte di apprezzare la concludenza delle censure. La Corte aggiunge che i motivi di ricorso devono investire, a pena di inammissibilità, questioni già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in legittimità questioni nuove non trattate nel merito né rilevabili d’ufficio. Segue la condanna del ricorrente alle spese di legittimità e l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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