Documenti in lingua straniera e onere del giudice di nominare un traduttore (Cass. civ. Sez. V n. 2605 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice, allorché non sia in grado di comprendere la lingua straniera in cui è redatto il documento prodotto dalla parte, e non riponga fiducia nella traduzione offerta, ha l’onere di nominare un traduttore ai sensi dell’art. 123 cod. proc. civ., non potendo svilire il significato probatorio dell’atto senza accertarne il contenuto. In difetto di qualsiasi contestazione sulla conformità della traduzione legalizzata, il giudice non può sostituirsi alla parte interessata a contestarla, violando il principio dispositivo della prova. L’accertamento della legge straniera, pur non trovando diretta applicazione nell’ipotesi in cui si tratti di determinare il valore di un documento formato all’estero, indica il percorso che il giudice deve seguire, potendo avvalersi delle autorità diplomatiche e consolari e dei poteri istruttori officiosi di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 546/1992.
Il Fatto
La contribuente impugna la sentenza della C.T.R. della Campania che, in riforma della decisione di primo grado, aveva confermato un avviso di accertamento ai fini IRPEF, con cui il reddito era stato rideterminato sulla base di spese per incrementi patrimoniali ritenute sproporzionate rispetto al reddito dichiarato. Tali somme erano state impiegate per finanziare l’acquisto di un immobile da parte di una società di cui la contribuente era socia.
La difesa della contribuente aveva allegato che la provvista derivava da un prestito erogato da una parente del marito, documentato da atti formati in Cina, tradotti e muniti di legalizzazione consolare. La C.T.R. aveva escluso valore probatorio a tale documentazione. Avverso la sentenza di appello la contribuente aveva proposto ricorso per revocazione, rigettato con separata pronuncia, anch’essa impugnata. I due ricorsi sono stati riuniti.
La Motivazione della Corte
La Corte dispone preliminarmente la riunione dei due procedimenti, richiamando il principio secondo cui i ricorsi contro la decisione di appello e contro quella che decide l’impugnazione per revocazione vanno riuniti in caso di contemporanea pendenza, per l’applicazione analogica dell’art. 335 cod. proc. civ..
Il ricorso avverso la sentenza che ha rigettato la revocazione è respinto. Il giudice della revocazione ha correttamente qualificato l’errore denunciato come valutativo e non percettivo, non inquadrabile tra i vizi di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.. La motivazione risulta esistente e comprensibile, escludendosi il vizio di motivazione apparente ai sensi dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546/1992.
Nel ricorso avverso la sentenza di appello, il primo e il secondo motivo sono fondati. La Corte ricorda che, ai sensi degli artt. 122 e 123 cod. proc. civ., applicabili al processo tributario, la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali e non per i documenti prodotti dalle parti: questi, se in lingua straniera, sono acquisiti e utilizzabili, con facoltà e non obbligo del giudice di nominare un traduttore. Ne deriva che il giudice che non comprenda la lingua e non si fidi della traduzione deve nominare un traduttore, non potendo limitarsi a dubitare della corrispondenza tra testo tradotto e originale. Nella specie mancava ogni contestazione dell’Ufficio sulla conformità delle traduzioni e sulla legalizzazione.
È accolto anche il quinto motivo, che assorbe il terzo e il quarto. La sentenza di appello ha negato aprioristicamente valore alle attestazioni notarili e ha addotto l’impossibilità di reperire “su fonti aperte” la legge notarile cinese. Pur non essendo l’art. 14 della legge n. 218/1995 di diretta applicazione, esso indica il percorso che il giudice deve seguire, potendo la semplice richiesta all’autorità diplomatica dirimere i dubbi sull’esistenza e sul contenuto della legge straniera. L’adempimento non esula dai poteri del giudice tributario, avuto riguardo all’art. 7 del d.lgs. n. 546/1992, che consente l’acquisizione officiosa di mezzi di prova in funzione integrativa degli elementi già in atti.
La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui è rimessa anche la liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 122 c.p.c. – Uso della lingua italiana - Nomina dell'interprete
- Art. 123 c.p.c. – Nomina del traduttore
- Art. 335 c.p.c. – Riunione delle impugnazioni separate
- Art. 395 c.p.c. – Casi di revocazione