Competenza del giudice ordinario sulle controversie relative alla convenzione per impianto idroelettrico (Cass. civ. Sez. III n. 2868 del 05.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della discriminazione tra la competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria e quella dei tribunali regionali delle acque pubbliche occorre aver riguardo all’oggetto della controversia. Rientrano nella competenza del giudice specializzato solo le liti che involgono questioni sulla demanialità delle acque, sul contenuto o sui limiti di una concessione di utenza, o sul diritto alla derivazione o utilizzazione delle acque, ovvero che incidano, direttamente o indirettamente, sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque. Appartengono invece al giudice ordinario le controversie tra privati che, pur ricollegandosi al presupposto di una concessione di acqua pubblica, non investono la legittimità e la portata di quest’ultima e non toccano l’interesse della pubblica amministrazione, ma riflettono solo le modalità di attuazione e di esercizio dei diritti di uso delle acque nei rapporti interni tra le parti. La natura pubblica di una delle parti non è di per sé sufficiente a radicare la competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche.

Il Fatto

Il Comune di Ronco Canavese convenne in giudizio davanti al Tribunale di Brescia la Soana Forze Motrici S.r.l., chiedendone la condanna al pagamento di € 120.000,00, oltre IVA, quale corrispettivo dovuto per gli anni dal 2019 al 2022 in base a un accordo stipulato il 18.03.2011 con altra società, cui la convenuta era subentrata, e relativo alla realizzazione di un impianto idroelettrico nel territorio comunale.

La società convenuta eccepì preliminarmente l’incompetenza dell’adito Tribunale, anzitutto ratione materiae, per essere competente il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Torino. Con ordinanza, il Tribunale dichiarò la propria incompetenza in favore del Tribunale di Torino, in forza della clausola di foro esclusivo contenuta nell’art. 9 dell’accordo. Avverso tale provvedimento la società propose regolamento di competenza, dolendosi che il giudice avesse implicitamente rigettato l’eccezione di incompetenza per materia.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità del regolamento, opposta dalla controricorrente per l’assenza di una pronuncia espressa del giudice a quo sull’incompetenza per materia. L’eccezione è infondata: il regolamento necessario di competenza presuppone bensì una statuizione sul punto, ma questa può essere anche implicita, sempre che si tratti di provvedimento idoneo a chiudere il procedimento davanti al giudice adito (Cass. n. 18535 del 2016; Cass. n. 6632 del 2000; Cass. n. 5825 del 1990). Il provvedimento impugnato, decidendo la competenza secondo criteri territoriali, presuppone necessariamente la valutazione negativa sul piano sovraordinato del riparto per materia.

Nel merito, il ricorso è infondato. La Corte richiama il principio consolidato secondo cui la competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche sussiste solo quando la controversia involge la demanialità delle acque, i limiti di una concessione o gli interessi pubblici connessi al regime delle acque; appartengono invece al giudice ordinario le liti tra privati che non investono la legittimità della concessione e non toccano l’interesse dell’amministrazione (Cass. n. 1681 del 1984; conf. Cass. n. 4699 del 2017).

Nel caso di specie la controversia appartiene al secondo tipo. La lite, pur ricollegandosi alla sussistenza di una concessione di acqua pubblica, non investe la legittimità o la portata di quest’ultima, ma riflette solo le modalità di attuazione e di esercizio dei diritti di uso delle acque nei rapporti interni tra le parti. La concessione di derivazione non è di competenza del Comune, ma della Città Metropolitana di Torino, che la rilasciò in epoca successiva alla stipula della convenzione. La concessione e i diritti da essa derivanti costituiscono quindi solo il presupposto della convenzione, diretta a regolare i reciproci interessi nascenti dalla realizzazione e gestione dell’impianto.

La Corte osserva che ai comuni non è attribuita alcuna competenza diretta in materia di rilascio delle concessioni di acque pubbliche, partecipando essi ai procedimenti amministrativi solo in relazione all’impatto ambientale degli impianti. L’accordo concluso tra il comune e l’impresa non può che riguardare l’ambito delle competenze riservate all’ente locale, estranee all’utilizzazione delle acque pubbliche. La ricorrente, del resto, non spiega come la convenzione inciderebbe sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque.

Ne consegue la dichiarazione della competenza per territorio del Tribunale Ordinario di Torino, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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