Revocatoria, inammissibile il ricorso che chiede riesame del merito (Cass. civ. Sez. III n. 2865 del 05.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di legittimità non può riesaminare il merito della causa, essendo il suo controllo limitato alla logica e alla conformità a diritto delle valutazioni compiute dal giudice di appello, cui spetta in via esclusiva l’individuazione delle fonti del proprio convincimento e la scelta, tra esse, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione. È pertanto inammissibile il ricorso che, pur formalmente deducendo la violazione dell’art. 2901 c.c. e la falsa applicazione delle regole sull’onere della prova, si risolva nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze istruttorie. In tema di procura alle liti per il giudizio di cassazione, la nullità della procura speciale è determinata dal concorso di quattro circostanze: riferimento ad attività tipiche del giudizio di merito, mancanza della data, mancanza del numero e dell’anno del provvedimento impugnato, mancanza di una esplicita proposizione del potere di proporre ricorso per cassazione.
Il Fatto
Una banca conveniva in giudizio due soggetti per ottenere, ai sensi dell’art. 2901 c.c., l’inefficacia dell’atto di costituzione di ipoteca volontaria concesso da un terzo in favore della propria congiunta e delle relative iscrizioni, ritenendo l’operazione pregiudizievole delle proprie ragioni creditorie. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d’appello respingeva l’appello, confermando il rigetto e condannando l’appellante alle spese.
Avverso la sentenza di secondo grado la banca proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, lamentando la violazione dell’art. 2901 c.c. e la falsa applicazione delle regole di ripartizione dell’onere probatorio, con riferimento sia ai presupposti oggettivi sia a quelli soggettivi della revocatoria. La controricorrente resisteva nel giudizio di legittimità.
La Motivazione della Corte
Preliminarmente la Corte esamina l’eccezione di nullità della procura posta a margine del controricorso e la ritiene fondata. La procura rilasciata è generica e non speciale: contiene un ampio elenco di poteri tipici del giudizio di merito — transigere, reclamare ordinanze, chiamare terzi in causa, richiedere provvedimenti cautelari — ma nessun elemento riferibile al giudizio di legittimità. Richiamando le Sezioni Unite n. 36057 del 2022, la Corte ribadisce che la procura si considera conferita per la cassazione purché non risulti in modo evidente la non riferibilità al giudizio di legittimità; nel caso concreto mancano però i quattro indici elaborati dalla giurisprudenza (Sez. II n. 20896 del 2023): riferimento ad attività di merito, data, numero e anno del provvedimento impugnato, esplicita proposizione del potere di ricorrere.
Quanto alla composizione del collegio, la Corte esclude profili di nullità richiamando le Sezioni Unite n. 9611 del 2024: nel procedimento di decisione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., il consigliere che ha formulato la proposta può far parte del collegio ed essere nominato relatore, non versando in situazione di incompatibilità, poiché la proposta non rivela funzione decisoria.
Nel merito, i due motivi sono trattati congiuntamente perché affetti dal medesimo vizio e sono dichiarati inammissibili. La ricorrente, pur invocando l’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., non indica specificamente le affermazioni in diritto asseritamente in contrasto con la norma regolatrice della fattispecie, ma chiede una diversa lettura delle risultanze procedimentali.
La Corte ribadisce che l’art. 360 c.p.c. non conferisce il potere di riesaminare il merito della causa. La valutazione delle prove e la scelta di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione costituiscono apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza obbligo di confutare ogni singola deduzione difensiva (Sez. V n. 32505 del 2023; Sez. I n. 6519 del 2019). Il ricorso è quindi inammissibile. La Corte non adotta provvedimento in favore della controricorrente neppure ex art. 96 c.p.c., in ragione della nullità della procura, e applica il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. con condanna della ricorrente al pagamento di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.