Il giudicato sul rigetto verso il convenuto non può essere rimesso in discussione d’ufficio dal giudice d’appello (Cass. civ. Sez. 3 n. 91 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La statuizione di rigetto della domanda proposta nei confronti di uno dei convenuti, quale corresponsabile solidale, ove non impugnata, è idonea a formare il giudicato interno, stante la scindibilità delle relative posizioni processuali. Ne consegue che il giudice d’appello, investito dell’impugnazione proposta dagli altri convenuti, non può rimettere in discussione d’ufficio l’esclusione della responsabilità del convenuto già assolta, in quanto tale accertamento è precluso dal giudicato coerente con il principio dispositivo. Le domande subordinate formulate dagli appellanti, volte a far accertare la responsabilità concorrente della parte già assolta, presuppongono l’affermazione della propria responsabilità, sicché restano assorbite dal suo esito negativo.
Il Fatto
L’originaria attrice conveniva in giudizio la società gestrice della strada, la società titolare della rete idrica, la società appaltatrice dei lavori di manutenzione e la società subappaltatrice, chiedendo il risarcimento dei danni subiti dal veicolo a causa di una pozza d’acqua e materiale grasso sulla carreggiata. Il Tribunale dichiarava il difetto di legittimazione passiva della società titolare della rete idrica e dell’appaltatrice, condannando in solido la società gestrice della strada e la subappaltatrice.
La società subappaltatrice proponeva appello principale e la società gestrice della strada appello incidentale, chiedendo, in via subordinata, l’accertamento della concorrente responsabilità della società già assolta in primo grado. La Corte di appello, riformando la sentenza, escludeva la responsabilità delle appellanti e affermava l’esclusiva responsabilità della società titolare della rete idrica. Avverso tale decisione, quest’ultima proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha scrutinato prioritariamente il terzo motivo, con cui la società ricorrente deduceva la violazione del giudicato formatosi sulla statuizione di rigetto della domanda nei suoi confronti, non essendo stata impugnata. Il motivo è stato ritenuto fondato.
La Corte ha evidenziato che il Tribunale aveva rigettato la domanda nei confronti della società ricorrente e che tale capo della sentenza non era stato investito da alcuna impugnazione, né mediante appello incidentale né ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ. Considerata la natura scindibile delle posizioni dei convenuti quali corresponsabili solidali, l’accertamento negativo è divenuto definitivo. Il giudice d’appello, pertanto, non poteva officiosamente rimettere in discussione l’esclusione del titolo di responsabilità, essendo a ciò precluso dal giudicato interno.
Quanto ai primi due motivi di ricorso, la Cassazione ne ha affermato l’ammissibilità nella sola parte in cui deducevano l’omessa pronuncia sulle spese. Nel merito, però, le censure sono state ritenute infondate, poiché le domande subordinate formulate dalle appellanti erano state espressamente condizionate all’accoglimento dei rispettivi appelli, presupponendo l’affermazione della propria responsabilità, poi esclusa. Tali domande sono state, quindi, implicitamente assorbite.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha espunto la condanna della società ricorrente e il capo relativo alle spese, compensando le spese dell’intero giudizio.
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Nota della Redazione
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