Ricorso straordinario inammissibile contro provvedimento privo di decisorietà (Cass. civ. Sez. I n. 2980 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per cassazione, previsto dall’art. 111, comma 7, Cost., è proponibile avverso ogni provvedimento giurisdizionale, anche se emesso in forma di decreto o di ordinanza, che presenti i caratteri della decisorietà e della definitività, ossia che pronunci o incida irrevocabilmente e senza possibilità di impugnazione su diritti soggettivi. Non è pertanto impugnabile il decreto con cui la corte d’appello dichiari inammissibile la domanda di fissazione di un termine ex art. 1183 c.c. avanzata dal creditore concordatario, allorché il provvedimento si fondi sul mancato mutamento dei fatti dedotti a sostegno dell’istanza riproposta. Un simile provvedimento, reso allo stato degli atti, ha natura interinale ed è insuscettibile di essere coperto da giudicato. Il ricorso che lo impugni è quindi inammissibile.
Il Fatto
Una società creditrice, inserita nell’elenco dei creditori chirografari di un concordato preventivo omologato, ha chiesto al tribunale la fissazione di un termine ex art. 1183 c.c. per l’esecuzione dell’attività di liquidazione dei beni concordatari. L’istanza è stata respinta. La creditrice ha proposto reclamo ai sensi dell’art. 26 l.fall. avverso il decreto del tribunale.
La corte d’appello ha dichiarato inammissibile il reclamo. La creditrice ha allora proposto ricorso straordinario per cassazione, affidato a tre motivi, avverso il decreto d’appello. La società debitrice in concordato ha resistito con controricorso; il Commissario giudiziale e il Liquidatore non hanno svolto difese.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, senza necessità di esaminarne i motivi, perché proposto contro un provvedimento non impugnabile per cassazione. Il thema decidendum non attiene al merito della pretesa della creditrice, ma alla stessa ammissibilità del mezzo di impugnazione esperito.
Il Collegio richiama la giurisprudenza costante e consolidata secondo cui il ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. è proponibile avverso ogni provvedimento giurisdizionale, anche in forma di decreto o ordinanza, purché dotato dei caratteri della decisorietà e della definitività. Occorre cioè che il provvedimento pronunci, o comunque incida, irrevocabilmente e senza possibilità di impugnazione su diritti soggettivi. Sul punto la Corte richiama il proprio precedente Cass. 24155/2014.
Nel caso concreto la Corte esclude che il decreto impugnato abbia inciso con efficacia di giudicato su una posizione di diritto soggettivo della reclamante. Elemento decisivo è il rilievo che la creditrice aveva già in precedenza avanzato identica domanda, respinta nel merito: la nuova istanza riproponeva cioè la medesima pretesa, senza mutamento dei fatti posti a suo fondamento.
Proprio su tale rilievo — il mancato mutamento dei fatti dedotti a sostegno dell’istanza riproposta — i giudici d’appello hanno deciso allo stato degli atti. Il provvedimento ha quindi natura interinale e non è suscettibile di essere coperto da giudicato, con la conseguenza che difetta il requisito della definitività richiesto per l’accesso al rimedio straordinario.
Il ricorso è pertanto inammissibile. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. La Corte dà altresì atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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