Improcedibile il ricorso senza relata di notifica oltre i sessanta giorni (Cass. civ. Sez. II n. 2982 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile quando il ricorrente non depositi, unitamente al ricorso, la relata di notificazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ. Il difetto di tale produzione è sanato solo se la notificazione del ricorso risulta perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza: in tal caso il collegamento tra pubblicazione e notifica emerge dalla relata del ricorso stesso e consente al giudice di accertare la tempestività rispetto al termine dell’art. 325, comma 2, cod. proc. civ. Oltre tale soglia lo scopo della prescrizione normativa resta frustrato e l’improcedibilità va dichiarata.
Il Fatto
Alcuni condomini si oppongono al decreto ingiuntivo ottenuto dal condominio per il pagamento di spese condominiali straordinarie. Il Tribunale di Nocera Inferiore accoglie in parte l’opposizione e riduce la somma ingiunta. I condomini propongono appello; la Corte d’Appello di Salerno rigetta il gravame con sentenza pubblicata il 5 ottobre 2022.
Avverso tale decisione i condomini propongono ricorso per cassazione con un unico motivo. Il condominio resiste con controricorso. Il Consigliere delegato formula proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., rilevando l’improcedibilità del ricorso. I ricorrenti depositano istanza di decisione e memorie illustrative.
La Motivazione della Corte
La questione è preliminare, perché attiene alla procedibilità del ricorso. I ricorrenti hanno depositato la copia autentica della sentenza impugnata, ma non la relata di notificazione. Hanno affermato che la notifica della sentenza, pubblicata il 5 ottobre 2022, è avvenuta il 7 ottobre 2022, senza però fornirne prova documentale.
L’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ. impone, a pena di improcedibilità, il deposito della copia autentica della decisione impugnata e della prova della sua notificazione entro il termine fissato. La Corte verifica che la copia con relata non è presente nemmeno nel fascicolo del controricorrente e dunque non è nella sua disponibilità, richiamando Cass. Sez. Un. n. 10648 del 2017.
Il Collegio ricorda poi la deroga elaborata dalla giurisprudenza: l’omessa produzione della copia autentica e della relata non determina improcedibilità se la notifica della sentenza si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione. In tale ipotesi il collegamento tra data di pubblicazione e data di notifica del ricorso, desumibile dalla relata di quest’ultimo, consente comunque di accertare la tempestività rispetto al termine dell’art. 325, comma 2, cod. proc. civ., secondo Cass. n. 11386 del 2019.
Nel caso concreto la sentenza è stata pubblicata il 5 ottobre 2022 e il ricorso è stato notificato il 6 dicembre 2022, quindi oltre i sessanta giorni. La deroga non opera e il ricorso va dichiarato improcedibile. Le spese seguono la soccombenza. Poiché la decisione è resa nel procedimento accelerato ex art. 380-bis cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, con istanza di decisione e definizione conforme alla proposta, i ricorrenti sono condannati in solido anche ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., secondo Cass. Sez. Un. n. 27195 del 2023. Sussistono i presupposti per il pagamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata
- Art. 325 c.p.c. – Termini per le impugnazioni
- Art. 369 c.p.c. – Deposito del ricorso
- Art. 380-bis c.p.c. – Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati