Giudizio di rinvio prosecutorio e valutazione ex ante dei presupposti di chiusura della procedura (Cass. civ. Sez. 1 n. 15794 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio conseguente all’annullamento di un provvedimento per vizio di motivazione, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze già verificatesi. Il giudice del rinvio può legittimamente prendere in considerazione fatti sopravvenuti rispetto al momento in cui le preclusioni si erano formate, quando la loro allegazione non era possibile per essere la verificazione successiva. Nell’ipotesi di conversione dell’amministrazione straordinaria in fallimento, la valutazione demandata al giudice di rinvio ha natura ex ante e deve essere riferita alla scadenza del termine semestrale. Rileva, pertanto, non l’effettiva chiusura della procedura, ma l’avvio delle operazioni prodromiche alla sua ordinaria conclusione, quali la liquidazione dell’attivo e la presentazione del rendiconto.
Il Fatto
Il tribunale di Catania, con decreto dell’8/5/2024, disponeva la conversione in fallimento della procedura di amministrazione straordinaria della società R.T.A., ai sensi dell’art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 70 del 2011 e degli artt. 69 e seguenti del d.lgs. n. 270 del 1999, rilevando che i commissari liquidatori avevano proseguito l’attività di liquidazione anziché attivare la conversione. A seguito del reclamo dei commissari, la Corte d’appello di Catania revocava la dichiarazione di fallimento, ritenendo possibile la chiusura della procedura entro il termine semestrale.
La Corte di Cassazione, con sentenza del 25/10/2018, accoglieva parzialmente il ricorso, precisando che la conversione può avvenire anche d’ufficio, ma che, in tale evenienza, deve accertarsi se la procedura possa essere utilmente proseguita sino al suo ordinario esito finale. Il provvedimento veniva cassato con rinvio per un nuovo esame. La Corte d’appello di Catania, con decreto del 21/3/2019, accoglieva nuovamente il reclamo, valorizzando documenti sopravvenuti, tra cui il rogito di vendita dell’unico immobile e il decreto di chiusura della procedura. Avverso tale decreto proponeva ricorso per cassazione il liquidatore della società ZEUTRON, socia della R.T.A.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rigettato l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dai controricorrenti, fondata sull’asserito difetto di legittimazione della società ricorrente quale mero socio della società in amministrazione straordinaria. Sul punto, il Collegio ha rilevato che la questione era già stata decisa nella precedente sentenza di annullamento, con la quale era stata riconosciuta la legittimazione autonoma all’impugnazione della ZEUTRON, quale parte interessata al giudizio di reclamo, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 270 del 1999. Su tale questione si era quindi formato il giudicato interno.
Quanto al secondo motivo, relativo all’omessa pronuncia sul difetto di legittimazione dei commissari liquidatori cessati dalle funzioni, la Corte lo ha ritenuto infondato. La Corte d’appello, accogliendo il reclamo, aveva implicitamente rigettato l’eccezione e, comunque, i commissari avevano agito sia nella veste ultrattiva della società in amministrazione straordinaria, sia in proprio.
Il primo motivo, concernente la violazione dell’art. 394 c.p.c. e la natura del giudizio di rinvio, è stato parimenti ritenuto infondato. La Corte ha esaminato i diversi poteri del giudice di rinvio a seconda che l’annullamento sia intervenuto per violazione di norme di diritto ovvero per vizi di motivazione. Nella specie, vertendosi nella terza ipotesi, il giudice del rinvio poteva valutare ex novo i fatti già acquisiti e altri fatti la cui acquisizione fosse consentita dalle direttive impartite dalla Cassazione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse.
Il Collegio ha precisato che, alla data di scadenza del termine semestrale, il 30/9/2014, rilevava non l’effettiva chiusura della procedura, verificatasi solo il 16/1/2018, ma l’avvio delle operazioni di chiusura e la liquidazione dei beni. La Corte d’appello aveva compiutamente effettuato tale valutazione, avendo accertato che l’unico cespite immobiliare era stato trasferito con rogito del 7/8/2014 e che il MISE aveva liquidato il compenso ai commissari, i quali avevano presentato il rendiconto.
Infine, la Corte ha ritenuto pienamente legittima la produzione di nuovi documenti nel giudizio di rinvio prosecutorio, trattandosi di fatti accaduti dopo il giudizio d’appello, la cui allegazione non era stata possibile per la loro sopravvenienza. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore dei controricorrenti.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.