Revocazione per errore di fatto non di giudizio (Cass. civ. Sez. I n. 2985 del 06.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., nell’ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l’esistenza di rappresentazioni divergenti dello stesso oggetto, desumibili l’una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa. Il vizio revocatorio va distinto dall’omesso esame di singole argomentazioni svolte all’interno di un motivo: solo il mancato esame del motivo integra l’errore di fatto, mentre la pronuncia intervenuta sul motivo — anche se con motivazione che non affronta specificamente alcune doglianze — configura un errore di giudizio, non censurabile con la revocazione. La motivazione può trarsi implicitamente dal contesto dell’intero provvedimento. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per revocazione proposto da chi non si confronti con il contenuto dei propri atti, dai quali il convincimento del giudice di legittimità risulti desumibile.

Il Fatto

La controversia nasce da un giudizio risarcitorio per diffusione di notizie denigratorie definito in primo grado con condanna della società convenuta, rimasta contumace. Proposto appello, la Corte d’appello di Venezia ha ritenuto regolare la notifica dell’atto di citazione — il plico era stato ritirato da un dipendente di altra società che condivideva la medesima sede legale, munito di delega — ed ha dichiarato la tardività dell’appello.

Investita del ricorso, la Corte di cassazione con ordinanza n. 23572/2023 ha respinto i motivi relativi alla tempestività del disconoscimento della delega, sul presupposto che il documento fosse stato prodotto dalla stessa parte che ne negava l’autenticità, accogliendo invece il motivo sulla mancata ammissione della prova testimoniale. Avverso tale ordinanza la società ha proposto ricorso per revocazione, sostenendo che su quel punto sarebbe incorso un errore di percezione: il documento sarebbe stato depositato per la prima volta dalla controparte, non da essa.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da una distinzione preliminare. L’omesso esame di un motivo di ricorso legittima la revocazione; l’omesso esame di singole argomentazioni interne al motivo, no. Solo il primo caso integra l’errore di fatto, inteso come svista percettiva immediatamente percepibile, idonea a divergere dalla rappresentazione offerta dagli atti.

Il principio è ricondotto all’insegnamento delle Sezioni Unite n. 31032 del 27/11/2019: la revocazione ex artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. è esperibile quando il giudice di legittimità non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso; deve invece escludersi quando la pronuncia sul motivo sia effettivamente intervenuta, perché in tal caso è dedotto non un errore di fatto, ma un errore di giudizio. La motivazione, aggiunge la Corte, può trarsi anche implicitamente dal contesto dell’intero provvedimento.

Applicando il principio, la Corte rileva che il punto controverso non è se anche la controparte abbia depositato il documento, ma chi lo abbia depositato per la prima volta. La ricorrente contesta la provenienza del deposito senza però confrontarsi con il contenuto dei propri atti, dai quali la Corte d’appello prima e la Cassazione poi hanno tratto il convincimento opposto.

Dall’atto di appello emerge, in particolare, che il vizio di notifica era stato dedotto proprio dalla appellante, che dunque aveva piena contezza delle modalità del ritiro. La circostanza è confermata dai capitoli di prova testimoniale articolati — richiamati anche nell’ordinanza impugnata, che li ha ritenuti ammissibili — con i quali la società intendeva interrogare il soggetto che aveva ritirato l’atto proprio sulla sottoscrizione della delega a ritirare. Da tale formulazione si desume che la società non solo possedeva il documento, ma lo aveva allegato al proprio atto di appello e intendeva sottoporlo al testimone.

Una lettura complessiva dell’ordinanza impugnata rende dunque evidente da dove sia stato tratto il convincimento sulla provenienza del deposito. La ricorrente non spiega le ragioni per cui contesta di avere prodotto quel documento, pur avendo dedotto in appello la falsificazione della delega e articolato prova sul punto. Il ricorso è pertanto inammissibile, senza statuizione sulle spese in difetto di costituzione della controparte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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