DASPO: nuova società sportiva impone una nuova valutazione (Cass. pen. n. 9453/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive e il correlato obbligo di presentazione, adottati con riferimento agli incontri di una determinata squadra di calcio, non possono essere automaticamente estesi agli incontri disputati da una nuova società sportiva costituita nella stessa città. Le prescrizioni del DASPO, incidendo sulla libertà personale, devono rispettare i principi di tassatività e sufficiente determinatezza e non consentono interpretazioni estensive riferite a soggetti sportivi diversi. Quando la società originariamente considerata cessi di gestire la squadra e subentri una nuova compagine, è necessario un nuovo provvedimento amministrativo, integrativo o sostitutivo, sottoposto a convalida giudiziaria. In sede di revoca o modifica dell’obbligo di presentazione, il giudice deve verificare se fatti sopravvenuti abbiano inciso sulle originarie esigenze di pericolosità.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta di revoca dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria imposto nell’ambito di un DASPO della durata di cinque anni. La misura era collegata alle partite disputate dalla squadra calcistica indicata nel provvedimento e alle partite della nazionale italiana di calcio svolte nella provincia individuata dal Questore. Il DASPO traeva origine da disordini verificatisi durante un incontro disputato quando la squadra interessata militava nel campionato nazionale di serie C.
Successivamente, la società che gestiva la squadra aveva perso il titolo sportivo ed era stata assoggettata a liquidazione giudiziale. Una nuova società, scelta dal Comune, aveva assunto la gestione della squadra cittadina, partecipando a un campionato regionale e disputando le gare interne in uno stadio diverso e distante dalla città. Il ricorrente sosteneva che tali mutamenti imponessero una nuova valutazione della persistente efficacia delle prescrizioni e della sua attuale pericolosità.
La Motivazione della Corte
La Cassazione richiama il principio secondo cui il DASPO riferito alle manifestazioni sportive di una determinata squadra non può estendersi agli incontri di una nuova società costituita nella stessa città per dare continuità all’attività calcistica. La ragione risiede nella natura invasiva delle prescrizioni e nella necessità che esse siano specifiche e dettagliate. Non è quindi consentita un’interpretazione estensiva che identifichi automaticamente, ai fini del provvedimento limitativo, due compagini sportive soggettivamente diverse.
Nel caso esaminato non si era verificato un semplice cambiamento di denominazione. La precedente società non gestiva più la squadra, mentre il nuovo soggetto sportivo era giuridicamente autonomo, partecipava a un campionato regionale anziché nazionale e utilizzava un diverso impianto per le gare interne. La prescrizione originaria doveva pertanto essere riferita alle competizioni della compagine esistente al momento dell’adozione del DASPO e non poteva essere automaticamente trasferita alla nuova società.
La Corte precisa che, in una situazione del genere, il Questore deve adottare un nuovo provvedimento, integrativo o sostitutivo, da sottoporre alla convalida dell’autorità giudiziaria. Tale passaggio consente anche all’interessato di esercitare il diritto di difesa sulla eventuale continuità sostanziale tra le diverse squadre. Il mero fatto che la società originaria non sia stata formalmente radiata non è sufficiente a mantenere inalterata l’efficacia delle prescrizioni, quando essa abbia cessato di gestire la squadra e sia subentrato un soggetto differente.
In sede di revoca o modifica dell’obbligo di presentazione, il giudice deve pertanto valutare gli elementi sopravvenuti capaci di incidere sul quadro fattuale che aveva giustificato la misura e procedere a una nuova verifica della pericolosità. Tale esame resta necessario anche perché alcune prescrizioni, come quelle collegate alle partite della nazionale italiana, potrebbero conservare autonoma efficacia. L’ordinanza viene quindi annullata con rinvio al Tribunale per un nuovo giudizio.
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Nota della Redazione
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