Ricorso per cassazione, inammissibili le censure che chiedono un riesame del fatto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3255 del 09.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto la sola revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo e alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel merito, salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio o di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi argomenti di fatto. Il ricorrente che lamenti un accertamento di fatto non compiuto dalla sentenza impugnata deve denunciarne l’omessa pronuncia e indicare, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, in quale atto del giudizio di merito abbia già dedotto la questione, per consentire alla Corte il controllo ex actis della ritualità dell’assunto. Il giudicato interno si forma solo sui capi autonomi della sentenza, che risolvano questioni dotate di propria individualità, non sulle mere premesse logiche della statuizione adottata.

Il Fatto

Un dirigente esterno di un ente locale, inquadrato con incarico tecnico-professionale, ha chiesto in primo grado la condanna dell’amministrazione datrice al pagamento delle retribuzioni e delle ferie non godute, oltre all’indennità di preavviso e al trattamento di fine rapporto, previa disapplicazione del provvedimento di revoca dell’incarico. L’ente, dal canto suo, aveva eccepito la nullità dei contratti a termine stipulati con il dirigente e ne aveva chiesto la restituzione di quanto corrisposto.

Il Tribunale, riuniti i procedimenti, ha revocato il decreto ingiuntivo e rigettato le domande di entrambe le parti. La Corte d’appello ha parzialmente riformato la decisione, condannando il Comune al pagamento della retribuzione fino al 3 luglio 2012 e dell’indennità di mancato preavviso di quindici giorni, escludendo l’applicabilità dello spoil system e riconducendo il rapporto alle regole sul contratto a termine dei dirigenti esterni. Il dirigente ricorre in cassazione con due motivi; l’ente resiste e propone ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo del ricorso principale è dichiarato inammissibile perché non coglie il decisum. La Corte territoriale aveva già esaminato il provvedimento di autorizzazione delle ferie e la nota dell’ufficio del personale che riduceva i giorni residui a quarantaquattro. Il ricorrente, invece, sollecita una rilettura della nota e invoca il principio di non contestazione: profilo, questo, che costituisce una questione nuova, non affrontata nei gradi di merito.

Richiamando le Sezioni Unite n. 19874/2018, la Corte ribadisce il perimetro del giudizio di legittimità. Non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione estranei al merito, fuori dai casi delle questioni rilevabili d’ufficio e dei profili compresi nel dibattito. Chi deduca un accertamento di fatto non compiuto deve indicare l’atto in cui la questione era stata già prospettata, secondo il principio di autosufficienza.

La Corte ricorda altresì, sul piano del fatto, che spetta al giudice di merito apprezzare l’esistenza e il valore di una condotta di non contestazione. Anche il secondo motivo è inammissibile: la riforma parziale ha travolto il regolamento delle spese di primo grado, che la Corte territoriale ha ridisciplinato ex novo, sicché la censura non incide sulla statuizione effettivamente adottata.

Il ricorso incidentale è infondato. Il giudicato interno si forma solo su capi autonomi, dotati di individualità e autonomia tali da integrare una decisione indipendente, non sulle affermazioni che costituiscono mera premessa logica. L’impugnazione del capo relativo all’interruzione del rapporto al 22 settembre 2012 esclude di per sé che sul mancato svolgimento dell’attività lavorativa dopo il 10 aprile 2012 si sia formato un giudicato.

Ne deriva il rigetto della censura sulla motivazione asseritamente perplessa, che presuppone proprio il giudicato insussistente. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, rigetta l’incidentale, compensa le spese e dà atto dell’obbligo dei contributi unificati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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