La trasformazione a tempo indeterminato dopo assunzione a termine richiede previsione nel bando (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8060 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di società a partecipazione pubblica, la trasformazione di un contratto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato non costituisce una mera modificazione di un rapporto già in essere, ma una nuova assunzione soggetta alle procedure selettive di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 175/2016. La mancata previsione nel bando di selezione della possibilità di successiva stabilizzazione del rapporto determina la nullità dell’atto di trasformazione per contrarietà a norme imperative ai sensi dell’art. 1418, primo comma, cod. civ., essendo la procedura selettiva circoscritta alla tipologia contrattuale per la quale è stata indetta.
Il Fatto
La ricorrente, dirigente di una società interamente partecipata pubblica, era stata assunta con contratto a tempo determinato a seguito di una procedura selettiva il cui bando non prevedeva la possibilità di una successiva stabilizzazione. Successivamente, la società aveva disposto la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, salvo poi annullare tale atto per violazione delle regole sul reclutamento del personale.
La lavoratrice aveva adito il Tribunale per ottenere l’accertamento della continuità giuridica del rapporto a tempo indeterminato, ma i giudici di merito avevano respinto la domanda ritenendo nulla la trasformazione disposta in assenza di una procedura selettiva che ne avesse previsto la possibilità.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che la procedura selettiva per l’assunzione a termine non può essere sovrapposta a quella richiesta dall’art. 19 del d.lgs. n. 175/2016 per la conclusione di un contratto a tempo indeterminato. La selezione, ai sensi dell’art. 1336 cod. civ., è circoscritta al contratto per il quale è stata indetta e non può essere riferita a una tipologia diversa, pena la non conformità al dato normativo.
La Corte ha richiamato l’orientamento formatosi sulle società a partecipazione pubblica, secondo cui l’omissione delle procedure concorsuali e selettive determina la nullità del contratto di lavoro ai sensi dell’art. 1418, primo comma, cod. civ., nullità ora espressamente prevista dall’art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016.
Quanto alla procedura aziendale invocata dalla ricorrente, la Corte ha osservato che essa subordinava la trasformazione alla sussistenza di presupposti quali l’avviso pubblico e una successiva valutazione. Nel caso di specie, l’avviso aveva riguardato solo il contratto a termine e non vi era stata alcuna successiva fase valutativa, con conseguente impossibilità di disporre la stabilizzazione in assenza di procedura selettiva.
Il principio di trasparenza, pubblicità e imparzialità impone che la possibilità di stabilizzazione sia portata a conoscenza di tutti i potenziali aspiranti mediante l’inserimento nel bando, non potendo la trasformazione del rapporto prescindere dal rispetto delle regole concorsuali che governano l’accesso al lavoro nelle società a partecipazione pubblica.
La Corte ha pertanto confermato che la trasformazione del rapporto costituisce una nuova assunzione che necessita di una procedura selettiva, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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