Abuso contratti a termine fondazioni liriche: no conversione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3480 del 11.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle fondazioni lirico-sinfoniche, in caso di abuso nella reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, la sanzione non è la conversione in rapporto a tempo indeterminato, ma il risarcimento del danno cd. comunitario. I vincoli assunzionali propri del settore — divieti di nuove assunzioni stabili e obbligo di procedure selettive pubbliche — integrano norme imperative la cui violazione rende nullo il termine e impedisce la conversione. La clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE non impone agli Stati membri la trasformazione del rapporto, ma una misura effettiva, proporzionata e dissuasiva. La decadenza dall’impugnativa dei singoli contratti non preclude al giudice la valutazione della sequenza negoziale complessiva come antecedente storico.
Il Fatto
Il lavoratore, con mansioni di coreuta di quinto livello, aveva prestato attività presso una fondazione lirico-sinfonica in forza di numerosi contratti a termine e relative proroghe dal 2003 al 2018. Dinanzi al giudice di primo grado aveva dedotto il superamento del limite dei trentasei mesi, l’assenza di causale e l’utilizzazione dello strumento a termine per bisogni permanenti del datore.
Il Tribunale aveva accertato il rapporto a tempo indeterminato dall’1.04.2017 e condannato la fondazione a un’indennità di sette mensilità. La Corte d’Appello aveva dichiarato l’illegittimità del termine per i contratti stipulati dall’1.04.2017, escludendo però la conversione e liquidando il solo danno comunitario di dodici mensilità. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi censurano la decisione nella parte in cui ha ritenuto maturata la decadenza per i contratti non tempestivamente impugnati. La Corte li dichiara prima ancora che infondati inammissibili per carenza di interesse: i contratti in questione sono stati comunque valutati come antecedente storico ai fini della liquidazione del danno e l’asserito superamento dei trentasei mesi si colloca in un periodo in cui già vigevano i divieti assoluti di assunzione stabile, che avrebbero comunque impedito la conversione.
Sul nucleo centrale, il Collegio osserva che la sentenza impugnata si è uniformata al principio di diritto delle Sezioni Unite n. 5542/2023, dal quale la sezione ordinaria non può discostarsi ai sensi dell’art. 374, comma 3, cod. proc. civ. Un’eventuale non condivisione potrebbe giustificare solo una nuova rimessione, della quale difettano i presupposti. Le Sezioni Unite non hanno negato la qualificazione privatistica delle fondazioni, ma hanno valorizzato gli aspetti pubblicistici residuati alla privatizzazione, in linea con la Corte cost. n. 153/2011 e la Corte cost. n. 260/2015.
Il divieto di conversione poggia sui principi in tema di nullità virtuale ex art. 1418 cod. civ.: la conversione presuppone che l’atto possa validamente produrre gli effetti del diverso contratto, il che non è possibile se quest’ultimo è a sua volta nullo per violazione dei vincoli assunzionali. Quanto alla clausola 5 dell’Accordo quadro, la Corte richiama la sentenza CGUE Sciotto C-331/2017, che impone solo di sanzionare in modo effettivo l’abuso, non di prevedere la conversione. La sentenza Santoro C-494/16 ha già ritenuto compatibile con la clausola 5 una tutela di natura meramente indennitaria.
La Corte esclude ogni profilo di discriminazione indiretta: le situazioni poste a confronto non sono comparabili, data la specialità della disciplina degli enti lirici, con vincoli ignoti al diritto privato. Non sussistono i presupposti per un nuovo rinvio pregiudiziale alla CGUE, essendosi questa già pronunciata, né per la sospensione in attesa della questione sollevata dal Tribunale di Milano, non vertendosi in ipotesi di sospensione obbligatoria. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e alle somme ex art. 96 cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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