Frazionamento del credito e giudicato sulla domanda risarcitoria subordinata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20563 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una domanda risarcitoria proposta in via subordinata, e perciò rimasta assorbita dall’accoglimento della domanda principale di riconoscimento dell’inquadramento e delle differenze retributive, non preclude la proposizione di una successiva azione risarcitoria per la perdita di chance. La qualificazione della domanda come subordinata, fatta propria dal giudice, sgancia la pretesa risarcitoria da quella principale e rende il giudicato neutro rispetto all’azione successiva. Viceversa, ove il giudice si sia pronunciato nel merito sulla domanda risarcitoria, rigettandola, opera il principio di abusivo frazionamento del credito: i diritti di credito fondati sul medesimo fatto costitutivo non possono essere azionati in separati giudizi in mancanza di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata.

Il Fatto

I lavoratori avevano ottenuto due sentenze del Tribunale che riconoscevano il loro diritto all’inquadramento in categoria D, posizione economica D1, con le relative differenze retributive. L’Università vi ottemperava nel 2009. Nel periodo compreso tra il 2000, data di maturazione del diritto, e il 2009, i lavoratori erano rimasti esclusi dalle procedure selettive per le progressioni economiche.

Agivano quindi per il risarcimento da perdita di chance. Il Tribunale accoglieva le domande; la Corte d’appello accoglieva l’impugnazione dell’Università e le respingeva, ritenendo che il precedente giudicato coprisse anche la pretesa risarcitoria. I lavoratori ricorrono per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Tutti i motivi ruotano intorno alla sussistenza del giudicato sulla domanda risarcitoria. La Corte territoriale aveva affermato che nei precedenti giudizi era stata fatta valere una domanda di risarcimento senza specificazione né riserva, da intendersi estesa a tutto il credito esercitabile.

La Suprema Corte muove dall’esame delle conclusioni dei giudizi originari, identiche per tutti i ricorrenti: riconoscimento dell’inquadramento, condanna alle differenze retributive, ordine di predisporre la copertura finanziaria e, in via subordinata, risarcimento di tutti i danni passati, presenti e futuri.

Su questa base comune la Corte differenzia le posizioni. Con la prima sentenza il Tribunale si pronunciò solo sulla domanda principale di inquadramento e differenze retributive, interpretando quella risarcitoria come subordinata, collegata all’ipotesi di mancanza di copertura finanziaria. Con la seconda sentenza, invece, il Tribunale esaminò nel merito la domanda risarcitoria, considerandola autonoma, e la rigettò perché indimostrata.

Per il ricorrente destinatario della seconda pronuncia, non impugnata, opera il principio di abusivo frazionamento del credito, richiamato dalle Sezioni Unite n. 4090 del 2017 e ribadito dalle Sezioni Unite n. 7299 del 2025: i crediti fondati sul medesimo fatto costitutivo non possono essere azionati separatamente in assenza di un apprezzabile interesse alla tutela frazionata.

Per gli altri ricorrenti, la qualificazione della domanda risarcitoria come subordinata ha sganciato la pretesa da quella principale e ha reso il giudicato neutro rispetto all’azione odierna. Soccombe perciò il ricorso del primo, mentre quello degli altri è accolto: la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, che procederà a nuovo esame. Le spese tra il ricorrente soccombente e l’Università sono compensate; il giudice del rinvio regolerà quelle del giudizio di legittimità tra gli altri ricorrenti e l’Università.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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