Ricorso inammissibile per difetto di specificità e divieto di rivalutazione del merito (Cass. civ. Sez. II n. 3482 del 11.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che denunci il malgoverno delle prove o la violazione dell’art. 2697 cod. civ. è inammissibile per difetto di specificità quando il ricorrente si limiti a richiamare una serie di documenti senza riportarne il contenuto, così impedendo alla Corte di valutare la decisività del dedotto errore. La censura che tenda a sollecitare una rivalutazione delle risultanze di merito è parimenti inammissibile quando la decisione impugnata risulti plausibile e sorretta da adeguata motivazione. La violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. è configurabile solo in relazione a domande ed eccezioni e non all’eventuale inadeguatezza del percorso motivazionale nella valutazione delle prove. Le questioni non riprodotte nei motivi, ancorché prospettate nei gradi di merito, non superano il vaglio di specificità.

Il Fatto

Una società aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo ottenendo, in primo grado, la revoca del provvedimento monitorio per difetto di legittimazione attiva della creditrice. La sentenza di appello, in riforma della pronuncia, aveva confermato la revoca del decreto ma aveva condannato l’opponente al pagamento di una somma inferiore a quella ingiunta, oltre interessi e spese.

La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi, incentrati sulla pretesa omessa valutazione delle prove documentali e sulla violazione delle norme sul pagamento al creditore apparente. La controricorrente ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i motivi e ne rileva l’inammissibilità. Il primo motivo è inammissibile per una duplice ragione: difetto di specificità, perché la ricorrente richiama una serie di documenti senza riportarne minimamente il contenuto, e perché tende a risollecitare una rivalutazione delle risultanze di merito che la Corte di appello ha apprezzato in modo plausibile.

Il secondo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. È inammissibile nella parte in cui deduce ancora una volta l’omessa valutazione di prove per difetto di specificità. È infondato quanto all’efficacia riconosciuta alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, valida come autocertificazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, con cui il legale rappresentante della ricorrente attestava di aver affidato a un’agenzia l’espletamento degli incombenti necessari all’immatricolazione del veicolo e all’iscrizione al PRA del passaggio di proprietà.

Il terzo motivo è inammissibile perché riconduce il mancato esame delle risultanze istruttorie alla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., riferibile solo alle domande ed eccezioni formulate nel giudizio di merito. Il quarto motivo è inammissibile per doppia ragione: deduce un diverso apprezzamento probatorio circa il rapporto tra le società, che la Corte di appello ha motivatamente ricondotto a una relazione di intermediazione, e fa generico riferimento a una denuncia penale senza riportarne il contenuto.

Il quinto, sesto e settimo motivo sono inammissibili perché, malgrado la ricorrente abbia indicato che le questioni relative agli artt. 1188 e 1189 cod. civ. fossero state proposte nei gradi di merito, il contenuto di tali atti non è stato riprodotto nei motivi, che risultano perciò difettanti di specificità. Il ricorso è integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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