Sindacato di legittimità limitato alla motivazione della compensazione delle spese (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13001 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno in minima parte, al pagamento delle stesse. Il sindacato della Corte di cassazione è limitato all’accertamento della mancata violazione di detto principio, esulandovi sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, sia la relativa quantificazione, riservate al potere discrezionale del giudice di merito. La pronuncia di compensazione è sindacabile in sede di legittimità solo quando la motivazione sia apparente, illogica o incoerente, non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione delle spese in favore della parte vittoriosa.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva condannato il Comune, in solido con la cooperativa datrice di lavoro, al pagamento di alcune somme in favore della lavoratrice, compensando le spese del doppio grado di giudizio sulla base dell’esistenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito.
Avverso la statuizione sulla compensazione delle spese, unica componente della decisione rimasta contestata, la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e la motivazione apparente della pronuncia ai sensi dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. Il Comune ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente disatteso l’istanza di trattazione in pubblica udienza, rientrando tale valutazione nella discrezionalità del collegio, che ben può escluderla in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare al caso di specie.
Nel merito, i due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente per connessione, sono stati respinti in continuità con un precedente specifico intervenuto su una fattispecie sovrapponibile, richiamato ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. La Corte ha osservato che la motivazione della sentenza impugnata, fondata sul contrasto tra pronunce di merito, risulta sussistente e soddisfa il c.d. minimo costituzionale. La stessa ricorrente aveva allegato sentenze di merito contrarie a quelle prodotte dal Comune, non contestando l’esistenza del contrasto.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che l’oggettiva opinabilità delle questioni o l’oscillante soluzione giurisprudenziale siano riconducibili alle gravi ed eccezionali ragioni di compensazione, ove si tratti di questioni effettivamente decise. Nella specie, non è ravvisabile alcuna illogicità o incoerenza nelle ragioni poste a fondamento della compensazione, sicché il sindacato di legittimità non può essere esercitato oltre la verifica “in negativo” demandata alla Corte.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 1.700,00 oltre accessori, e con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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