Usucapione e tolleranza: solo la relazione parentale esclude il possesso (Cass. civ. Sez. II n. 3751 del 13.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di usucapione, l’attività esercitata sulla cosa non integra possesso utile all’acquisto per usucapione quando sia stata consentita dalla tolleranza del titolare del diritto. La tolleranza, tuttavia, non può essere desunta dalla sola durata della relazione con il bene: in presenza di una relazione di lunga durata, essa è configurabile soltanto se sostenuta da una relazione parentale che la renda plausibile. Il giudice di merito, nel valutare il compendio istruttorio, non è tenuto a discutere ogni singolo elemento, dovendosi ritenere implicitamente disattesi i rilievi logicamente incompatibili con la decisione adottata. Nel giudizio di cassazione la doglianza che contrapponga una lettura alternativa delle prove si risolve in un’istanza di revisione del convincimento del giudice di merito, estranea alla natura del giudizio di legittimità.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un giudizio promosso davanti al Tribunale di Pistoia, nel quale la parte attrice rivendicava la proprietà di una porzione di terreno e, in via subordinata, deduceva di averla usucapita. Il convenuto resisteva alla domanda e chiamava in causa i terzi dai quali assumeva di aver acquistato l’area, per essere garantito dall’eventuale accoglimento della pretesa.

Con sentenza di primo grado la domanda veniva rigettata. La Corte di Appello di Firenze, in riforma della decisione, accoglieva invece la domanda subordinata di usucapione. Avverso tale pronuncia il convenuto originario proponeva ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, resistito dalla controricorrente e da ulteriori controricorrenti che spiegavano ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il collegio affronta il tema della compatibilità tra la funzione di chi ha formulato la proposta di definizione anticipata e la composizione del collegio che definisce il giudizio. Richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 9611 del 10 aprile 2024, la Corte esclude ogni incompatibilità, poiché la proposta non ha funzione decisoria né valore di pronuncia definitiva, e la decisione in camera di consiglio non costituisce fase autonoma del giudizio di legittimità.

Sempre in via preliminare, la Corte rileva che i ricorrenti incidentali non hanno depositato istanza di decisione dopo la proposta di definizione anticipata. Il ricorso incidentale deve quindi intendersi rinunciato ope legis, in forza della previsione dell’art. 380 bis c.p.c.

Nel merito, il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 1140, 1141 e 1158 c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che l’attività sulla cosa era stata consentita dalla tolleranza degli aventi diritto e costituiva mera detenzione. La censura è infondata: la Corte distrettuale ha esaminato la fattispecie anche sotto il profilo della tolleranza ed esclusa questa in ragione della durata della relazione con il bene, protrattasi per quasi trent’anni, e della locazione a terzi con radicale trasformazione della coltivazione. Il ricorrente oppone una lettura alternativa delle prove, inammissibile perché il motivo non può risolversi in una revisione del convincimento del giudice di merito, come affermato dalle Sezioni Unite n. 24148 del 25.10.2013. La Corte ribadisce che la scelta tra le risultanze probatorie e il giudizio di attendibilità dei testi involgono apprezzamenti riservati al giudice del merito, con il solo limite dell’indicazione delle ragioni del convincimento.

La statuizione è inoltre coerente con l’insegnamento secondo cui, in presenza di una relazione con la cosa di lunga durata, la tolleranza può configurarsi soltanto se sostenuta da una relazione parentale che la renda plausibile, richiamandosi Cass. Sez. II n. 9661 del 27.04.2006 e Cass. Sez. II n. 17880 del 03.07.2019.

Il secondo e il terzo motivo deducono la violazione dell’art. 1141 c.c. e dell’art. 1158 c.c., nonché la nullità della sentenza per apparenza della motivazione. La Corte li ritiene infondati: il giudice di merito ha condotto una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, accertando l’inizio del possesso e la sua prosecuzione anche nei periodi di mancata coltivazione, giustificata dal riposo ciclico del terreno. La motivazione non è apparente né manifestamente illogica e integra il minimo costituzionale, secondo Cass. Sez. Un. n. 8053 del 07.04.2014 e Cass. Sez. Un. n. 2767 del 30.01.2023. Il ricorso principale è rigettato; quello incidentale è dichiarato estinto. Le spese tra ricorrente principale e ricorrenti incidentali sono compensate, mentre seguono la soccombenza nel rapporto con la controricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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