Deducibilità dei costi forfettizzati da contratto quadro tra società di gruppo (Cass. civ. Sez. V n. 3750 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi delle società, la deducibilità dei costi e degli oneri richiede l’inerenza all’attività di impresa, da intendersi come necessità di riferire i costi sostenuti all’esercizio dell’attività imprenditoriale, con esclusione di quelli collocati in una sfera estranea, secondo valutazione qualitativa e non quantitativa. La relativa prova, in caso di contestazione dell’amministrazione finanziaria, è a carico del contribuente, che deve provare e documentare l’esistenza e la natura del costo, i fatti giustificativi e la concreta destinazione alla produzione. Quando il costo sia forfettizzato in un contratto quadro tra società dello stesso gruppo, non basta l’indicazione formale della misura fissa percentuale né la presenza di contratti sottoscritti, ma occorre la dimostrazione della determinatezza del costo in relazione alle specifiche operazioni effettivamente realizzate nel periodo d’imposta di riferimento. Ai fini dell’art. 109 del TUIR, il giudice del merito deve compiere un accertamento fattuale sulla corrispondenza tra il servizio e le prestazioni sottostanti, essendo la prova possibile anche aliunde rispetto alla fattura.
Il Fatto
La Commissione Tributaria Regionale del Molise rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Isernia, che aveva riunito e accolto i ricorsi di due società avverso gli avvisi di accertamento notificati per IRES e IVA relativamente all’anno di imposta 2007. Le riprese fiscali derivavano da un p.v.c. della Guardia di Finanza: la società incorporante aveva indebitamente dedotto costi, e la controllante capogruppo aveva indebitamente imputato ricavi non conseguiti, per consulenze rese dalla capogruppo in forza di un contratto del 5/07/2007.
I costi erano stati contrattualmente forfettizzati nella misura dell’1,75% mensile dell’imponibile delle vendite. Secondo l’Agenzia non erano deducibili, per difetto di congruità, inerenza e certezza, contenendo le fatture solo una generica descrizione dell’operazione. Il giudice d’appello confermava la decisione di primo grado, ritenendo dimostrato lo svolgimento delle prestazioni, l’indisponibilità di risorse umane qualificate in capo alla società e l’assenza di incongruità della spesa. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte, disattesa l’eccezione di giudicato esterno e le eccezioni di inammissibilità del controricorso, esamina il primo motivo, che lamenta la violazione dell’art. 109 del TUIR in combinato disposto con l’art. 2697 cod. civ. Il motivo è fondato. Richiamando Cass. Sez. 5 n. 24880 del 18/08/2022, il Collegio ricorda che la deducibilità richiede l’inerenza all’attività di impresa e che la prova, in caso di contestazione, è a carico del contribuente.
La Corte rileva che la sentenza impugnata non ha escluso l’onere probatorio, ma ha ritenuto i presupposti dimostrati in base alla regolare stipula dei contratti, all’assenza di personale qualificato presso la società e all’assenza di incongruità della percentuale dell’1,75%. Tuttavia, poiché i costi sono forfettizzati nel contratto quadro, manca una valutazione della determinatezza dei costi in relazione alle effettive vendite cui il servizio forfettizzato accede.
La determinatezza è cosa diversa dalla dimostrazione della regolarità del contratto e dell’esistenza delle prestazioni. Essa va intesa come dimostrazione della effettiva e concreta erogazione del servizio, contestata dall’Agenzia per genericità delle fatture. La Corte osserva, ragionando da Cass. Sez. 5 n. 22940 del 26/09/2018, che nonostante la genericità della fattura la prova della corrispondenza del servizio con le prestazioni sottostanti è possibile aliunde e può essere data in giudizio dal contribuente, dovendo l’amministrazione tenere conto anche di altri documenti, messaggi o informazioni complementari.
In una fattispecie in cui il servizio è reso tra società dello stesso gruppo, non basta la mera indicazione formale della misura fissa percentuale contenuta in un contratto quadro valido per più annualità. La prova richiesta è quella della determinatezza dei costi in relazione alle specifiche operazioni effettivamente realizzate per il periodo d’imposta di riferimento. Il secondo motivo, sulla violazione dell’art. 2909 cod. civ., è inammissibile, perché il riferimento della sentenza ad altre decisioni di merito è argomentazione esposta ad abundantiam, priva di valore di autonoma ragione decisoria. Il terzo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo, essendo necessario un nuovo vaglio del giudice del rinvio.
Nota della Redazione
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