Confini e muro comune: la linea non coincide con la mezzeria (Cass. civ. Sez. II n. 2217 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel caso di proprietà delimitate da un muro comune, la linea di confine non si identifica con la linea mediana del muro medesimo, poiché su di esso, nonché sull’area di relativa incidenza, i proprietari confinanti esercitano la contitolarità del rispettivo diritto per l’intera estensione ed ampiezza. L’incertezza sul confine tra due fondi può essere eliminata anche mediante un negozio di accertamento per facta concludentia, come nel caso in cui i proprietari dei fondi limitrofi erigano d’accordo tra loro una rete metallica per delimitarli. È invece censurabile, per difetto di motivazione, la sentenza d’appello che non esamini la specifica contestazione sulla destinazione del fondo e sulla natura della servitù di transito, ritenendola agricola senza confrontarsi con le doglianze del gravame.

Il Fatto

Gli attori, proprietari di immobili confinanti, hanno chiesto al Tribunale di Pordenone di dichiarare l’inesistenza di una servitù di passaggio o comunque di limitarne il transito, di ridurre in pristino un muro e di accertare l’esatta linea di confine. I convenuti hanno resistito e, in via riconvenzionale, hanno chiesto l’accertamento di una servitù di transito costituita per destinazione del padre di famiglia o per usucapione, oltre alla regolazione dei confini.

Il Tribunale ha accolto la domanda di regolamento dei confini e quella di rimessione in pristino dello scolo delle acque, respingendo la domanda sulla servitù di veduta e dichiarando l’esistenza di una servitù di transito con esclusione dei mezzi pesanti. La Corte d’appello di Trieste, con la sentenza impugnata, ha rigettato entrambi i gravami. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso si articola in tre motivi. La Corte esamina anzitutto la doglianza sulla determinazione dei confini, con cui i ricorrenti contestano che giudice di primo grado e giudice d’appello si siano basati sui risultati della consulenza tecnica d’ufficio senza vagliare le obiezioni sollevate con le osservazioni del consulente di parte.

Sul punto la Corte richiama la costante giurisprudenza secondo cui, nel caso di proprietà delimitate da muro comune, la linea di confine non si identifica con la linea mediana del muro, poiché su di esso i proprietari confinanti esercitano la contitolarità del rispettivo diritto per l’intera estensione ed ampiezza (Cass. n. 26941/2016 e Cass. n. 10041/2010). La Corte d’appello non ha considerato che, ad avviso dei ricorrenti, il muro non era comune e che, anche a volerlo considerare tale, il consulente d’ufficio aveva determinato il confine partendo dalla mezzeria del muro anziché dall’intera area.

La Corte rileva inoltre che la sentenza impugnata nulla dice sulla contestazione dell’esistenza di una rete di recinzione, limitandosi ad affermare che la linea di confine è stata correttamente individuata dal consulente sulla scorta della documentazione e degli elementi reperiti in loco. In proposito ricorda che l’incertezza sul confine può essere eliminata anche mediante un negozio di accertamento per facta concludentia, come nel caso in cui i proprietari dei fondi limitrofi erigano d’accordo una rete metallica per delimitarli (Cass. n. 4437/2008).

Il secondo motivo, relativo al dedotto aggravamento della servitù di scolo, è invece infondato: i ricorrenti contestano un accertamento in fatto riservato ai giudici di merito, non sindacabile in sede di legittimità. È invece fondato il terzo motivo, con cui si censura la ritenuta destinazione agricola dei fondi: la Corte d’appello si è limitata ad affermare che la destinazione prevalentemente agricola non era limitativa del transito, senza esaminare la specifica contestazione dei ricorrenti sulla natura della servitù, a beneficio di un’abitazione.

La sentenza è pertanto cassata in relazione ai due motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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