Servitù per destinazione del padre di famiglia: prove ammissibili nel giudizio di rinvio (Cass. civ. Sez. 2 n. 564 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio conseguente a cassazione per vizi di violazione di legge o di motivazione, il giudice può assumere le prove tempestivamente dedotte in primo grado e non ammesse dal giudice di merito perché ritenute irrilevanti, non essendo applicabile il regime di preclusione previsto per le nuove prove. La decadenza dai mezzi istruttori non assunti, conseguente alla dichiarazione di chiusura dell’istruttoria, è incompatibile con la reiterazione, in sede di precisazione delle conclusioni, delle istanze istruttorie non ammesse. Per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c., la prova dell’appartenenza dei fondi allo stesso proprietario e dell’esistenza di opere visibili e permanenti può essere data con qualsiasi mezzo, ivi incluso il testimone. L’affermazione sull’interclusione del fondo, resa dal giudice di merito dopo l’accoglimento della domanda principale, costituisce obiter dictum.
Il Fatto
Il giudizio trae origine dalla domanda proposta dalle proprietarie di un fondo, volte a far accertare l’esistenza di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia su uno stradello insistente sul fondo della società convenuta. Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo non provata l’esistenza di opere visibili e permanenti al momento della separazione dei fondi. La Corte d’appello, dopo una prima decisione cassata dalla Suprema Corte per aver posto a fondamento della pronuncia le prove acquisite in un giudizio possessorio, accoglieva il gravame in sede di rinvio, ammettendo ed escutendo la prova testimoniale.
Avverso la sentenza della corte territoriale proponevano ricorso per cassazione gli aventi causa della società originariamente convenuta, deducendo tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione impugnata. Quanto ai primi due motivi, concernenti l’utilizzabilità delle prove testimoniali, la Corte ha ricordato che la parte le cui richieste istruttorie siano state rigettate ha l’onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni. Tale onere risulta assolto nel caso di specie, avendo le parti interessate riproposto le istanze di ammissione in tale sede e, successivamente, nei rispettivi atti di appello.
Sulla questione della preclusione istruttoria nel giudizio di rinvio, la Corte ha precisato che l’art. 394 c.p.c. configura il giudizio di rinvio come a istruzione sostanzialmente “chiusa”, salvo eccezioni. Tuttavia, l’ipotesi in cui la sentenza sia cassata per un vizio di violazione o falsa applicazione di legge, che richieda l’accertamento di fatti non trattati dalle parti perché ritenuti erroneamente irrilevanti, giustifica l’assunzione di nuove prove. L’efficacia preclusiva della sentenza di cassazione vale solo rispetto ai fatti che il principio di diritto presuppone come pacifici o già accertati, mentre, in caso di cassazione per vizi di violazione di legge o di motivazione, il giudice di rinvio può riesaminare i fatti già oggetto di discussione e accertarne di nuovi, nei limiti delle preclusioni processuali. Nella specie, non si verteva in tema di prove nuove, ma di prove tempestivamente dedotte e non ammesse dal primo giudice.
La Corte ha infine respinto la tesi della decadenza dai mezzi istruttori, rilevando che la decadenza conseguente alla chiusura dell’istruttoria è incompatibile con la reiterazione delle istanze non ammesse, circostanza che escludeva l’effetto preclusivo invocato dai ricorrenti.
Il terzo motivo è stato dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile. I giudici di legittimità hanno ribadito che, per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, la prova dell’appartenenza dei fondi allo stesso proprietario e dell’esistenza di opere visibili e permanenti può essere fornita con qualsiasi mezzo, anche testimoniale. Nel caso in esame, tale prova risultava fornita dalle deposizioni dei testi e dall’atto notarile di provenienza del fondo, oltre che dall’assenza di tempestiva contestazione da parte della controparte. L’accertamento delle risultanze probatorie e la scelta tra le diverse prove integrano, invece, valutazioni di fatto riservate al giudice di merito, sottratte al sindacato di legittimità.
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Nota della Redazione
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