Convalida del trattenimento e controllo sugli atti presupposti (Cass. civ. Sez. I n. 3845 del 15.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di convalida del trattenimento dello straniero presso il CPR, il controllo del giudice non si esaurisce nella verifica dell’esistenza e dell’efficacia del decreto di espulsione. Esso si estende, in forza degli artt. 13 e 14 d.lgs. n. 286 del 1998 e dell’art. 13 Cost., alla manifesta illegittimità degli atti presupposti, da accertarsi ex actis, compatibilmente con la celerità del rito. Quando il trattenimento consegue a un decreto di espulsione adottato ex art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, la legittimità dell’espulsione dipende dall’esistenza e dalla legittimità del pregresso decreto di respingimento non eseguito. Il giudice nazionale, in conformità al diritto dell’Unione, deve rilevare d’ufficio l’eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità, purché la relativa carenza sia stata dedotta nel giudizio di convalida, non potendosi per la prima volta prospettare in cassazione.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, giungeva in Italia a seguito di soccorso in mare e riceveva un decreto di respingimento con contestuale ordine di allontanamento. Non ottemperando, era destinatario di un decreto di espulsione del Prefetto e del correlato trattenimento presso il CPR, disposto dal Questore.
Il Giudice di pace convalidava il trattenimento; avverso tale provvedimento lo straniero proponeva ricorso per cassazione. Durante l’udienza di convalida lo stesso presentava domanda di protezione internazionale, ritenuta strumentale dal Questore, che disponeva un nuovo trattenimento ex art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142 del 2015, convalidato dal Tribunale. Anche tale decreto era impugnato. La Corte riuniva i due ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva.
La Motivazione della Corte
La questione centrale riguarda l’oggetto del giudizio di convalida e l’ampiezza dell’accertamento demandato al giudice. La Corte muove dalla sentenza della Corte cost. n. 105 del 2001, che ha chiarito come il trattenimento incida sulla libertà personale e imponga un controllo giurisdizionale pieno. L’art. 14, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998 impone la trasmissione di tutti gli atti del procedimento, non del solo provvedimento di trattenimento.
Su questa linea la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che il controllo deve estendersi alla manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo, accertabile ex actis anche in presenza di condizione di inespellibilità. La Corte richiama al riguardo Sez. I n. 30166 del 2023, Sez. I n. 18404 del 2023 e Sez. VI-1 n. 2826 del 2023.
Decisiva è la sentenza della Corte di giustizia UE, Grande Camera, dell’08.11.2022, cause riunite C-704/20 e C-39/21: l’autorità giudiziaria deve rilevare d’ufficio il mancato rispetto di un presupposto di legittimità non dedotto dall’interessato, disponendo di poteri non circoscritti agli elementi addotti dall’amministrazione. Tale principio si salda con quello interno: il controllo è pieno, non un riscontro meramente esteriore.
Nella specie, il decreto di espulsione era stato adottato ex art. 14, comma 5-ter, proprio in ragione dell’inottemperanza al respingimento differito: la legittimità dell’espulsione dipende dunque dall’esistenza e legittimità di tale atto. Il Giudice di pace, sollecitato dalla difesa, ha convalidato il trattenimento senza acquisire il decreto di respingimento e con motivazione generica e astratta. Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione senza rinvio del provvedimento, essendo decorso il termine perentorio della convalida.
La caducazione del primo trattenimento travolge, in via derivata, anche il decreto del Tribunale emesso ex art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015, venuta meno la condizione imprescindibile della legittima permanenza nel centro. Sulle spese la Corte esclude la regolazione, per l’ammissione al patrocinio e la soccombenza dell’amministrazione statale, con liquidazione demandata al giudice del merito.
Nota della Redazione
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