La procura speciale per il ricorso in Cassazione in materia di immigrazione deve certificare la data di rilascio (Cass. civ. Sez. 1 n. 5166 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di protezione internazionale, la procura speciale per il ricorso per cassazione deve contenere l’esplicita indicazione della data di rilascio, successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, e richiede che il difensore certifichi, anche con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura, sia l’autenticità della firma del conferente. Tale principio si applica anche ai procedimenti avverso i provvedimenti dell’Unità Dublino e a quelli concernenti la protezione speciale, in forza della formulazione analoga delle disposizioni di cui all’art. 35-bis, tredicesimo comma, d.lgs. n. 25/2008, all’art. 3, comma 3-septies, del medesimo decreto e all’art. 19-ter, sesto comma, d.lgs. n. 150/2011. L’attestazione della data di rilascio non può essere surrogata da dichiarazioni del conferente o da indicazioni contenute nell’epigrafe del ricorso, né può essere sanata successivamente, dovendo intervenire contestualmente al conferimento. La sua mancanza determina l’inammissibilità del ricorso.
Il Fatto
Un cittadino egiziano proponeva ricorso per cassazione avverso il decreto con cui il Tribunale di Milano aveva dichiarato inammissibile, in quanto tardiva, l’impugnazione del provvedimento di diniego emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. Il Consigliere delegato formulava proposta di definizione anticipata, rilevando che la procura speciale, apposta su foglio separato, risultava priva della certificazione difensiva della data di rilascio, requisito richiesto per i giudizi in materia di protezione internazionale. Il difensore chiedeva comunque la decisione, sostenendo che la procura allegata al ricorso fosse idonea in quanto recante la sottoscrizione del difensore per autentica.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nel confermare la proposta di definizione anticipata, ha enunciato il principio per cui la procura speciale al ricorso per cassazione, nei procedimenti regolati dall’art. 35-bis, tredicesimo comma, d.lgs. n. 25/2008, deve essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e deve recare la certificazione del difensore in ordine a tale data, oltre che l’autentica della firma del conferente.
Il Collegio ha chiarito che detta regola, già affermata dalle Sezioni Unite n. 15177 del 2021, trova applicazione anche ai procedimenti avverso i provvedimenti dell’Unità Dublino e a quelli relativi alla protezione speciale, attesa la formulazione sostanzialmente identica delle disposizioni di riferimento, rispettivamente l’art. 3, comma 3-septies, d.lgs. n. 25/2008 e l’art. 19-ter, sesto comma, d.lgs. n. 150/2011.
La Suprema Corte ha precisato che l’onere imposto al difensore non ammette equipollenti: non è sufficiente che nell’epigrafe del ricorso si affermi la data di rilascio della procura, né che il difensore si limiti ad autenticare la sola firma del cliente. La certificazione difensiva deve investire anche la veridicità della data, con la conseguenza che, in mancanza, l’attestazione resta una semplice dichiarazione della parte priva di valenza certificatoria.
Nel caso di specie, la procura riportava la data del 24.06.2025, ma dopo la sottoscrizione del ricorrente seguiva esclusivamente la dicitura “è autentica” con la firma del difensore. Tale formula, certificando la sola autenticità della firma e non l’effettività della data di rilascio, non consentiva di verificare che la procura fosse stata conferita successivamente alla comunicazione del provvedimento impugnato. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile.
In applicazione dell’art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ., la Corte ha condannato il ricorrente al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 1.500,00, oltre alla dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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