Controlli interni enti locali: obbligo integrazione tra tipologie di verifica (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 25 del 18.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nel verificare ai sensi dell’art. 148 T.U.E.L. il funzionamento del sistema integrato dei controlli interni degli enti locali, ne accertano l’adeguatezza in senso sostanziale e non solo formale. Il sistema è parzialmente adeguato quando il campionamento degli atti sottoposti a controllo successivo sia di entità irrisoria rispetto al totale, quando difetti l’interoperabilità tra le diverse tipologie di controllo — segnatamente tra controllo di regolarità amministrativo-contabile, controllo di gestione e controllo strategico — e quando l’ente non utilizzi la contabilità analitica né attivi azioni correttive a fronte di criticità costanti. La carenza di risorse umane derivante da vincoli assunzionali e pensionamenti non costituisce giustificazione del parziale funzionamento dei controlli interni, ove tale condizione deficitaria si protragga nel tempo senza margini di miglioramento.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per la Puglia ha esaminato i referti annuali sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni trasmessi dal Comune di Bari per gli anni 2021, 2022 e 2023, in ottemperanza alle linee guida della Sezione delle Autonomie. L’analisi dei referti ha reso necessaria un’istruttoria integrativa, definita con il riscontro del 21 gennaio 2025, corredato dai regolamenti comunali in materia di controlli interni e di contabilità.

L’accertamento ha riguardato le singole tipologie di controllo previste dagli artt. 147 e seguenti T.U.E.L.: regolarità amministrativo-contabile, gestione, strategico, equilibri finanziari, organismi partecipati, qualità dei servizi, con appendice dedicata alle opere finanziate dal P.N.R.R.

La Motivazione della Corte

Sul controllo di regolarità amministrativo-contabile, la Sezione rileva che la percentuale di atti esaminati — compresa tra lo 0,6% e lo 0,7% del totale — non costituisce criterio esaustivo di campionamento. La tecnica di selezione deve essere motivata ed efficace, tenuto conto della natura dei documenti e della loro capacità di registrare i fenomeni rilevanti della gestione. Parimenti critica è la mancata interoperabilità con il controllo di gestione, con ricadute sull’effettività delle verifiche. La Sezione prende atto del tendenziale miglioramento nel triennio e della capacità di autocorrezione, ma invita l’ente a considerare le risultanze del controllo di gestione e della fase preventiva nella selezione degli atti, e a programmare indagini su uffici più esposti al rischio.

Sul controllo di gestione e sul controllo strategico, l’ente ha registrato un grado di criticità MEDIO per tutte le annualità, senza avviare azioni correttive. La criticità principale è ricondotta alla carenza di risorse umane. La Sezione osserva che l’assenza di personale non può costituire valida giustificazione del parziale funzionamento dei controlli, poiché la medesima criticità era già stata rilevata con la deliberazione n. 139/2021/VSGC in relazione all’esercizio 2018. Ulteriori profili critici sono il mancato utilizzo sistematico della contabilità analitica e la scarsa interazione tra le tipologie di controllo. Si raccomanda l’implementazione della contabilità analitica, una maggiore integrazione tra le verifiche e l’adozione dei documenti programmatici nei termini di legge.

Sul controllo sugli organismi partecipati, la Sezione rileva il mancato allineamento delle reciproche partite creditorie e debitorie e la discontinua tempestività della reportistica, con ritardi nella segnalazione di situazioni critiche. Il controllo deve avere carattere sostanziale: il difetto informativo si traduce nell’impossibilità di esercitare effettivamente il controllo analogo sulle società in house, con ripercussioni sugli equilibri finanziari. Si richiama la deliberazione n. 1/SEZAUT/2025/FRG e la precedente n. 149/2024/PRSE.

Sul controllo sugli equilibri finanziari la Sezione prende atto del modus operandi osservato, raccomandando costante attenzione ai flussi di cassa. Nell’appendice P.N.R.R. rileva disallineamenti tra finanziamenti assegnati e scritture contabili, rendicontazioni non ancora approvate e target non attestati, invitando a rafforzare il coordinamento e il monitoraggio.

All’esito, la Corte accerta la parziale adeguatezza del funzionamento del sistema dei controlli interni e invita l’ente ad adottare le misure di miglioramento indicate in parte motiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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