Estinzione per rinuncia all’appello e insussistenza del nesso causale per il medico non coinvolto nelle scelte terapeutiche (Corte dei Conti Sez. II App. n. 127 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia all’impugnazione, manifestata personalmente dalla parte, è atto abdicativo irrevocabile che, anche senza accettazione della controparte, determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado e l’estinzione del giudizio, con conseguente inapplicabilità dello ius superveniens ai sensi dell’art. 6 della l. n. 1/2026, che richiede la pendenza del giudizio non definito con sentenza passata in giudicato. La dichiarazione del difensore privo di procura speciale non perfeziona la rinuncia, né un atto successivo dei difensori può modificarne gli effetti. Nel giudizio di responsabilità amministrativa, il nesso di causalità deve essere accertato secondo il criterio del “più probabile che non”, richiedendo la prova che la condotta del sanitario abbia avuto efficacia causale rispetto al danno erariale; in assenza di tale prova, la responsabilità non può essere affermata, specialmente quando le scelte terapeutiche decisive siano riconducibili ad altri soggetti.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per la Liguria aveva condannato due medici, un primario e un medico del reparto di neurochirurgia, al pagamento di somme in favore dell’ente ospedaliero, ritenendoli responsabili di malpractice sanitaria per la gestione di un caso di idrocefalo, conclusosi con la cecità del paziente. Il primo giudice aveva accertato una grave negligenza nella dimissione anticipata del paziente e nel ritardo del secondo intervento chirurgico, determinanti per la perdita della vista.
Il primario proponeva appello principale, poi rinunciandovi personalmente, mentre il medico proponeva appello incidentale, contestando la sussistenza del nesso causale tra la propria condotta, limitata alla sottoscrizione delle dimissioni, e il danno. Successivamente alla rinuncia, la difesa del primario depositava un atto integrativo per chiedere l’applicazione della nuova disciplina sul potere riduttivo introdotta dalla l. n. 1/2026.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente riunito i giudizi e ha dichiarato l’estinzione del giudizio limitatamente alla posizione del primario, per intervenuta rinuncia all’appello. Ha escluso che l’atto integrativo, sottoscritto dai difensori privi di procura speciale, potesse modificare la volontà abdicativa espressa dalla parte, rilevando l’irretrattabilità della rinuncia e la sua efficacia immediata con conseguente passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado.
Nel merito, la Corte ha accolto l’appello incidentale del medico. Ha osservato che l’unica condotta contestata era la sottoscrizione delle dimissioni, mentre le scelte terapeutiche e la tempistica del secondo intervento erano riconducibili esclusivamente al primario. Il medico, assunto da circa un anno, non aveva partecipato alle decisioni successive alle dimissioni né aveva elementi per opporsi alla volontà del paziente e del primario.
La Corte ha ribadito che nel giudizio di responsabilità amministrativa il nesso causale va accertato secondo il criterio del “più probabile che non”, richiamando la propria giurisprudenza consolidata. Ha censurato la sentenza di primo grado che, pur riconoscendo l’incertezza del danno, aveva fatto ricorso alla figura della “chance medica”, ritenuta non coerente con i principi contabili in materia di prova del nesso eziologico.
Richiamando le stesse affermazioni del primo giudice circa la mancata dimostrazione dell’efficacia causale dell’intervento tempestivo, la Corte ha concluso che la condotta del medico, limitata alla dimissione, non poteva ritenersi causalmente collegata al danno, difettando la prova della sua efficacia eziologica. Ha pertanto riformato la sentenza, assolvendo il medico da ogni addebito e liquidando le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
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Nota della Redazione
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