Consegna di azioni pubbliche e disponibilità giuridica del socio (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 152 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione degli enti pubblici non è il soggetto che ne ha la disponibilità materiale, bensì colui che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i diritti dell’azionista. Per il Comune, in mancanza di nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, assume la veste di agente contabile il Sindaco quale organo di vertice, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, che attribuisce i diritti di socio al sindaco o a un suo delegato. Il conto giudiziale deve quindi essere reso dal soggetto che esercita i poteri di gestione, non dal detentore dei titoli. Il conto è improcedibile se reso da chi non riveste tale qualità.
Il Fatto
Il magistrato designato all’esame del conto del consegnatario di azioni di una società partecipata da un Comune, reso alla Sezione dalla medesima società, ha rimesso al Collegio la preliminare valutazione sulla procedibilità del giudizio, ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c. Il conto riguardava l’esercizio 2022 ed era stato reso dal direttore generale della società partecipata.
Il magistrato ha segnalato un orientamento contabile per cui sarebbe tenuto alla resa del conto non chi detiene materialmente i titoli, ma chi ne ha la disponibilità giuridica. Il Procuratore regionale ha chiesto l’improcedibilità del giudizio, per non essere il soggetto che ha reso il conto legittimato a farlo.
La Motivazione della Corte
La questione attiene alla individuazione del consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione degli enti pubblici. Il Collegio richiama la giurisprudenza contabile, secondo cui tale figura va individuata non nel soggetto che ha la disponibilità materiale dei titoli, ma in quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista (sez. Toscana, n. 349 del 2023, n. 127 del 2020 e n. 17 del 2010; sez. Veneto, n. 99 del 2019 e n. 122 del 2017; sez. Molise, n. 64 del 2017).
Per il Comune, in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il Sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione, ad assumere la veste di agente contabile. A conferma, la Corte richiama l’espressa previsione dell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o da un suo delegato (sez. Toscana, n. 127 del 2020).
Il Collegio chiarisce che l’agente contabile consegnatario di azioni svolge un’attività di gestione e non di mera detenzione: rappresenta l’ente alle riunioni sociali ed esercita, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale (sez. Toscana, n. 20 del 2024 e n. 127 del 2020; sez. Veneto, n. 99 del 2019). Da ciò deriva che il conto deve contenere non solo la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio e il motivo delle variazioni, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche.
La Corte precisa altresì che il conto giudiziale va reso anche per i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, persistendo per essi l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione (sez. Toscana, n. 20 del 2024). Poiché il conto in esame è stato reso da un soggetto privo della qualità di consegnatario e quindi non legittimato, il Collegio dichiara improcedibile il giudizio. Nulla per le spese.
Nota della Redazione
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