Revoca del decreto di discarico e overruling nel giudizio di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 32 del 09.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il decreto presidenziale di discarico adottato in assenza dei presupposti di legge — cioè nonostante l’avviso contrario del pubblico ministero — non corrisponde al modello procedimentale tipico delineato dall’art. 146, commi 2 e 3, cod. giust. cont. e, pertanto, non è assimilabile alla sentenza: esso è revocabile dal Presidente, che riconduce la procedura entro i binari legislativi con l’iscrizione a ruolo e l’apertura del giudizio di conto. Il criterio di valutazione delle partecipazioni azionarie secondo il metodo del patrimonio netto, imposto dal punto 6.1.3 dell’allegato 4/3 del d.lgs. n. 118 del 2011, non può essere applicato retroattivamente al conto formato quando ancora si era consolidata la prassi del valore nominale, poiché l’overruling imprevedibile non opera in danno della parte che abbia confidato incolpevolmente nell’orientamento precedente. Ne consegue il discarico dell’agente contabile, pur in presenza di un conto irregolare, per errore scusabile.

Il Fatto

L’agente contabile, nella qualità di consegnatario di titoli azionari del Comune per il periodo di gestione 01/01/2018–31/12/2018, ha reso il conto giudiziale depositato il 24/06/2019. Il magistrato relatore ha proposto il discarico e il Presidente ha trasmesso la relazione alla Procura regionale per l’avviso di competenza.

Il pubblico ministero ha espresso avviso contrario al discarico, rilevando che nel conto erano indicate solo le partecipazioni azionarie possedute dall’ente, con valori al valore nominale anziché al valore attuale. Dopo precisazioni della Procura, reiterazione della proposta di discarico e provvedimenti presidenziali che avevano ritenuto irrituali gli avvisi e disposto il discarico, la Procura ha chiesto la revoca dei decreti e la fissazione dell’udienza. Il Presidente ha revocato i decreti, iscritto i conti a ruolo e aperto il giudizio di conto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità del decreto di instaurazione del giudizio. La difesa dell’agente contabile sostiene che il decreto presidenziale di discarico, avendo natura di sentenza, non potesse essere revocato ma solo impugnato o oggetto di revocazione.

La Sezione ricostruisce il modello procedimentale: dopo il deposito del conto e l’istruttoria, l’esito può essere la richiesta di iscrizione a ruolo ovvero la richiesta di discarico; in quest’ultimo caso, se il Presidente concorda, occorre la trasmissione della relazione al pubblico ministero, che esprime l’avviso entro il termine perentorio di trenta giorni. Solo se non è espresso avviso contrario l’approvazione del conto è data con decreto di discarico.

Poiché nel caso concreto la Procura aveva espresso avviso contrario nel termine, il provvedimento di discarico risulta emesso senza i presupposti di legge e quindi viziato. Il rimedio non è il ricorso per cassazione, stante il sistema chiuso che ammette il ricorso solo per motivi inerenti alla giurisdizione, né la revocazione, riservata al decreto conforme al modello legale (come nel caso di avviso favorevole fondato su dati falsi, secondo Corte dei conti Sez. Basilicata n. 49 del 2023). L’unico strumento è la revoca, che riconduce la procedura entro i binari legislativi, come avvenuto con il decreto di iscrizione a ruolo.

Nel merito, la Sezione ritiene inconferente il rilievo sull’incompletezza del conto, spettando all’organizzazione interna dell’ente stabilire le modalità di presentazione. Accoglie invece il rilievo sulla valutazione: il punto 6.1.3 dell’allegato 4/3 del d.lgs. n. 118 del 2011 impone il metodo del patrimonio netto di cui all’art. 2426, n. 4, cod. civ., come confermato da Corte dei conti Sez. Piemonte, ordinanza n. 22 del 2022.

Tuttavia, il conto è antecedente al formante giurisprudenziale iniziato nel 2022 e all’integrazione della circolare della Sezione del settembre 2023. La Sezione applica il principio dell’overruling anche alle fattispecie sostanziali, in linea con la giurisprudenza CEDU sulla prevedibilità della regola di diritto. L’operato dell’agente è quindi connotato da errore scusabile: il discarico è dichiarato senza addebiti di responsabilità e le spese sono compensate per l’assoluta novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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