Art. 1500.

Art. 1500.

Patto di riscatto

Il venditore puo' riservarsi il diritto di riavere la proprieta' della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalle disposizioni che seguono.

Il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita e' nullo per l'eccedenza.

Libro IV — Delle obbligazioni