Dati e interoperabilità: la Corte promuove il paradigma PDND (Corte dei Conti Sez. contr. gestione Stato n. 16 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche, esercitato ai sensi dell’art. 3, comma 4, legge n. 20/1994 e dell’art. 7, comma 7, d.l. n. 77/2021, verifica la corrispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi di legge e valuta comparativamente costi, modi e tempi dell’azione amministrativa. Con riferimento agli interventi del PNRR, la Corte dei conti accerta il conseguimento di milestone e target europei e valuta l’economicità, l’efficienza e l’efficacia nell’acquisizione e nell’impiego delle risorse. Il raggiungimento degli obiettivi programmatici non esonera l’amministrazione dall’obbligo di garantire la conformità del trattamento dei dati al Regolamento (U.E.) 2016/679, la simmetria informativa verso gli organi di controllo e l’adeguatezza delle risorse finanziarie e umane. L’interoperabilità tra basi dati pubbliche, attuata mediante la Piattaforma Digitale Nazionale Dati, costituisce strumento di buona amministrazione e realizza il principio europeo del once only.
Il Fatto
La Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato ha esaminato l’investimento PNRR M1C1 1.3, denominato “Dati e interoperabilità”, finalizzato alla creazione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati e all’attuazione del Single Digital Gateway. L’intervento, del valore complessivo di 646.000.000,00 euro, è gestito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri — Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, che si avvale del Dipartimento per la trasformazione digitale.
Il rapporto aggiorna al 31 dicembre 2024 i dati emersi nei precedenti rapporti semestrali, dando conto dello stato di attuazione dei sub-investimenti 1.3.1 e 1.3.2, dei traguardi conseguiti, degli accordi stipulati con le altre amministrazioni e delle risorse umane impiegate.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il quadro normativo di riferimento. L’interoperabilità, definita dal Quadro europeo per l’interoperabilità come capacità dei sistemi informatici di scambiare dati, si articola nelle dimensioni organizzativa, semantica e tecnica. Sul piano interno, il fondamento è nell’art. 50-ter del CAD, che affida alla Presidenza del Consiglio la progettazione e la gestione della Piattaforma. Il quadro è completato dal Regolamento (U.E.) 2018/1724, istitutivo dello Sportello digitale unico, e dal GDPR, che impone il rispetto dei principi di minimizzazione, esattezza e limitazione della finalità, nonché di privacy by design e by default.
Quanto allo stato attuativo, la Corte dà atto del conseguimento della Milestone del 31 dicembre 2022, raggiunta in anticipo il 17 ottobre 2022, con la messa in produzione della Piattaforma. Alla data del 30 novembre 2024 risultano presenti sulla Piattaforma 3.482 API, numero che induce a ritenere già raggiunto il target fissato per il 2026. Sono stati inoltre attuati il Single Digital Gateway al 31 dicembre 2023 e il Catalogo Nazionale Dati, disponibile sul sito schema.gov.it.
La Corte esamina quindi gli accordi stipulati dal Dipartimento con Istat, ANAC, INPS, Agenzia delle entrate, ISPRA e altre amministrazioni, nonché la convenzione con PagoPA S.p.A., affidataria della progettazione e dello sviluppo della Piattaforma. Rileva come l’estensione dell’interoperabilità a settori rilevanti — fiscale, ambientale, contratti pubblici, immobiliare — sia coerente con la ratio dell’intervento.
Nelle conclusioni, la Sezione raccomanda il costante monitoraggio delle risorse finanziarie e la verifica in corso d’opera delle risorse umane impiegate, subordinando a tale adeguatezza la compiuta attuazione dell’intervento. Ribadisce l’importanza del raccordo tra i soggetti coinvolti e della simmetria informativa verso la Corte e le strutture di governance del PNRR. Le amministrazioni interessate devono comunicare alla Corte e al Parlamento, entro quattro mesi, le misure consequenziali adottate ai sensi dell’art. 3, comma 6, legge n. 20/1994.
Nota della Redazione
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