Rimborso spese legali dei dipendenti: parere inammissibile per difetto di contabilità pubblica (Corte dei Conti Sez. contr. Basilicata n. 38 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è circoscritta alla materia della contabilità pubblica e non può estendersi a tutti gli ambiti dell’azione amministrativa. È pertanto inammissibile, sotto il profilo oggettivo, la richiesta di parere relativa al rimborso delle spese legali sostenute da amministratori e dipendenti degli enti locali, perché i profili contabili non sono preminenti rispetto alle questioni giuridiche, devolute ad altri organi giurisdizionali. Un ulteriore profilo di inammissibilità discende dal fatto che il quesito verte sull’interpretazione di clausole di un CCNL, materia demandata all’ARAN ai fini della loro uniforme applicazione.

Il Fatto

Il Commissario Straordinario del Comune di Lavello ha formulato alla Sezione regionale di controllo per la Basilicata una richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003. Il quesito riguarda il rimborso delle spese legali in favore di un dipendente, nei cui confronti sia stato aperto un procedimento penale per fatti connessi al servizio e conclusosi favorevolmente.

Il richiedente chiede se l’Ente sia tenuto al rimborso anche quando il dipendente abbia omesso di comunicare l’esistenza di provvedimenti di rinvio a giudizio, non abbia consentito all’Ente di assumere la difesa a proprio carico e non abbia preventivamente comunicato l’incarico a un legale di fiducia, con riferimento alle previsioni dell’art. 59 del CCNL Comparto Funzioni Locali 2019-2021.

La Motivazione della Corte

La Sezione esamina in via preliminare i requisiti di ammissibilità soggettiva e oggettiva del parere. Sotto il profilo soggettivo il requisito è integrato: la richiesta proviene da un Comune, soggetto incluso nell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, e la legittimazione interna sussiste perché l’istanza promana dal Commissario Straordinario, organo che rappresenta il vertice dell’Ente in forza del D.P.R. 20 dicembre 2024.

Il deficit si colloca sul piano oggettivo. La funzione consultiva è limitata alla contabilità pubblica, che non coincide con la tenuta delle scritture contabili né può ricomprendere ogni ambito dell’azione amministrativa, altrimenti le Sezioni regionali diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali. Sono ammissibili i soli quesiti connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche e ai relativi equilibri di bilancio.

Su questa base la Sezione richiama il proprio costante orientamento: la tematica del rimborso delle spese legali è estranea alla materia della contabilità pubblica. I profili contabili, se non marginali, non sono preminenti rispetto alle questioni giuridiche, che devono essere risolte in altra sede; la potenziale incidenza di pronunce di giurisdizioni diverse è indicata come sintomo dell’estraneità della questione.

La Sezione aggiunge un autonomo profilo di inammissibilità. La norma da cui originano i dubbi è l’art. 59, commi 1 e 2, del CCNL del 16/11/2022, che ha disapplicato e sostituito l’art. 28 del CCNL del 14/09/2000. Poiché l’art. 46 del d.lgs. n. 165/2001 attribuisce all’ARAN la competenza sull’uniforme applicazione dei contratti collettivi, le Sezioni regionali non possono rendere pareri sull’interpretazione delle clausole contrattuali. Il quesito è quindi inammissibile anche sotto tale profilo.

La Sezione dichiara pertanto inammissibile la richiesta e dispone la trasmissione della deliberazione al Commissario Straordinario del Comune di Lavello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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