L’ottemperanza non può rideterminare il dictum giudiziale: gli accessori vanno calcolati sulla somma indicata in sentenza (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 197 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ha natura esclusivamente esecutiva e non può trasformarsi in una nuova fase di merito volta a rideterminare il contenuto del dictum. L’ausiliario nominato dal giudice dell’ottemperanza, nell’effettuare i calcoli, deve attenersi testualmente al dispositivo della sentenza da eseguire, senza introdurre criteri di computo non previsti. La scomposizione dell’importo capitale indicato in sentenza in sub-importi, finalizzata a ricalcolare gli accessori su basi diverse, integra violazione dell’efficacia conformativa del giudicato. Ne consegue che gli interessi e la rivalutazione monetaria vanno calcolati sull’intera somma indicata nel dispositivo, senza operare autonome decurtazioni non autorizzate. Le contestazioni relative all’assoggettamento a tassazione del quantum debeatur non integrano violazione dell’efficacia esecutiva della decisione e vanno fatte valere con nuovo ricorso, non con il rimedio dell’ottemperanza.
Il Fatto
I ricorrenti, eredi di un pensionato, agivano in ottemperanza ex artt. 217 e ss. c.g.c. avverso l’INPS per ottenere l’esecuzione della sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, n. 221/2021, confermata dal giudice d’appello con decisione n. 200/A/2022. Il giudicato riconosceva il diritto alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulla differenza di euro 55.363,02, derivante dalla riliquidazione del trattamento previdenziale, per i periodi indicati in dispositivo, oltre interessi legali dal 22 novembre 2014 e spese di lite. L’INPS aveva eseguito il pagamento a marzo 2024, ma i ricorrenti contestavano la correttezza dei conteggi, prospettando importi maggiori. Il giudice, con ordinanza n. 48/2025, nominava ausiliario il Direttore Generale del Fondo Pensioni Sicilia per il corretto computo degli accessori.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha preliminarmente rimarcato che la sentenza ottemperanda era stata integralmente confermata in appello e che, in assenza di gravame incidentale dell’INPS, il suo contenuto era incontestabile. Ha quindi rilevato che l’ausiliario, nella relazione depositata, aveva sviluppato un percorso metodologico non condivisibile, fondato sulla convinzione che gli accessori dovessero essere calcolati sulla differenza tra l’importo pensionistico prima e dopo la riliquidazione, e non sull’importo di euro 55.363,02 indicato nel dispositivo. Tale impostazione, secondo il decidente, equivale a disattendere il dictum giudiziale, che non presentava margini di ambiguità. Ogni questione sulla correttezza della decisione da ottemperare, infatti, avrebbe dovuto formare oggetto di gravame, non potendo essere riproposta in sede esecutiva.
Il giudice ha altresì censurato i calcoli effettuati dall’INPS, che aveva operato una scomposizione della somma di euro 55.363,02 in due sub-importi (euro 49.979,19 per la pensione di reversibilità ed euro 5.383,84 per la pensione diretta), non autorizzata dal decisum. Anche a voler seguire tale impostazione, i conteggi dell’Istituto risultavano erronei: sul sub-importo di euro 5.383,84, gli accessori per rivalutazione e interessi dal 1° marzo 1988 al 21 novembre 2014 ammontavano a euro 16.483,57 lordi, ben superiori ai soli euro 6.995,18 calcolati dall’INPS. Il giudice ha quindi proceduto officiosamente al computo di quanto effettivamente spettante, interpretando testualmente il dispositivo.
Le somme sono state determinate come segue: euro 29.837,59 per rivalutazione e interessi legali dal 1° marzo 1988 al 31 dicembre 1991; euro 48.487,39 per soli interessi legali dal 1° gennaio 1992 al 21 novembre 2014, decurtati degli euro 6.292,42 già corrisposti; interessi legali sull’importo complessivo di euro 78.324,98 dal 22 novembre 2014 fino a effettivo soddisfo, con applicazione del criterio della decurtazione in caso di pagamenti parziali. Il giudice ha precisato che l’assoggettamento a tassazione degli importi in sede amministrativa non integra violazione dell’efficacia esecutiva della decisione, potendo le relative contestazioni essere introdotte solo con nuovo ricorso. L’INPS è stata condannata al pagamento delle somme come sopra determinate e alla refusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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