Cessazione della materia del contendere e spese per soccombenza virtuale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 74 del 02.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non preclude la condanna alle spese di lite. Quando la soddisfazione della pretesa del ricorrente interviene solo in conseguenza dell’instaurazione del giudizio, il giudice applica il principio di soccombenza virtuale e condanna l’ente debitore al pagamento delle spese, con distrazione in favore del difensore che l’abbia espressamente richiesta. L’esecuzione tardiva dell’obbligazione non elide, dunque, la soccombenza sostanziale: essa rileva ai fini della regolazione delle spese, pur determinando la cessazione della materia del contendere. Il criterio della soccombenza virtuale opera in tutte le controversie in cui la pretesa sia stata riconosciuta soltanto per effetto della domanda giudiziale.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento del proprio diritto al riconoscimento, ai fini della misura della pensione, dei periodi di contribuzione aggiuntiva versata da un’istituzione scolastica regionale a partire dal 2014 e fino alla data del pensionamento.
L’INPS, costituendosi in giudizio, ha comunicato che la posizione contributiva risultava completata e aggiornata con l’ulteriore contribuzione. A seguito dell’introduzione del ricorso la contribuzione era stata autorizzata e caricata a sistema, con provvedimento di terza riliquidazione della pensione adottato in data 9.1.2025 e pagamento con valuta marzo 2025. L’ente ha quindi chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere. All’udienza del 26 giugno 2025 la difesa del ricorrente ha confermato la sussistenza dei presupposti per tale dichiarazione, chiedendo però la condanna alle spese di lite con distrazione in favore dell’avvocato antistatario.
La Motivazione della Corte
La questione decisa attiene alla regolazione delle spese nel giudizio pensionistico definito con cessazione della materia del contendere. Dagli atti versati in causa e per concorde dichiarazione delle parti la Corte ha verificato l’effettiva sopravvenuta soddisfazione della pretesa, dichiarando cessata la materia del contendere.
Il nucleo del ragionamento riguarda l’individuazione del soggetto soccombente. La Corte ha rilevato che l’adempimento dell’INPS è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso introduttivo: la prestazione è stata riconosciuta e liquidata in conseguenza della domanda giudiziale, non spontaneamente in via preventiva.
Su tale presupposto la Corte ha applicato il principio di soccombenza virtuale. Esso consente di attribuire la responsabilità delle spese a carico dell’ente che ha soddisfatto la pretesa solo a seguito del giudizio, valutando la posizione sostanziale delle parti come sarebbe stata accertata se l’adempimento non fosse sopravvenuto.
La Corte ha pertanto condannato l’INPS al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidandole in misura pari a un importo determinato in dispositivo, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge. Ha inoltre disposto la distrazione delle spese a favore dell’avvocato antistatario che ne aveva fatto espressa richiesta, ai sensi della disciplina processuale richiamata.
La decisione conferma che la cessazione della materia del contendere e la condanna alle spese non sono tra loro incompatibili: la prima definisce il merito, la seconda trova fondamento nell’esigenza di non far gravare sul ricorrente vittorioso il costo del giudizio resosi necessario per ottenere la prestazione.
Nota della Redazione
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