Prova del DNA utilizzabile se la violazione dei protocolli non incide sull’esito (Cass. pen. Sez. V n. 9822 del 11.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di indagini genetiche, l’eccepita inosservanza delle regole procedurali prescritte dai protocolli scientifici internazionali in materia di repertazione e prelievo del DNA non comporta l’inutilizzabilità del dato probatorio ove non si dimostri che la violazione abbia concretamente condizionato l’esito dell’esame genetico comparativo posto a fondamento del giudizio di responsabilità. Il motivo che alleghi l’invalidità degli atti di prelievo in modo generico, senza indicare gli atti specificamente affetti dal vizio e la loro incidenza sul compendio indiziario, è inammissibile per genericità. Gli esiti dell’indagine genetica caratterizzati da un elevatissimo numero di ricorrenze statistiche confermative hanno natura di prova piena, e non di mero elemento indiziario ai sensi dell’art. 192, comma secondo, cod. proc. pen., così da consentire, da soli, l’affermazione di responsabilità.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in primo grado per il delitto di furto in abitazione con aggravante della violenza sulle cose, con la recidiva reiterata specifica e infra-quinquennale. La Corte d’appello di Bologna ha confermato la responsabilità con sentenza del 18.06.2024.

Avverso tale pronuncia sono stati proposti due ricorsi per cassazione a firma di distinti difensori. Il primo ha censurato la valutazione della prova scientifica del DNA, con riferimento alla comparazione tra i profili genotipici e ai campioni conservati negli archivi informatici della polizia giudiziaria. Il secondo ha articolato cinque motivi, investendo la motivazione sulla prova genetica, la mancata acquisizione di atti di altro procedimento e il diniego di rinnovazione della perizia, il giudizio di bilanciamento tra circostanze e il rigetto della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla constatazione che le due pronunce di merito concordano nell’analisi degli elementi di prova, con una motivazione della sentenza d’appello che si salda con quella di primo grado in un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune. I primi tre motivi del secondo ricorso sono aspecifici e infondati, perché ripropongono un assunto di taglio meramente perplesso, senza assolvere all’onere di specificazione dei divieti o delle irregolarità formali idonei a compromettere la genuinità dell’attribuzione dei profili genotipici.

Il collegio richiama il principio, cui intende dare continuità, secondo cui l’eccepita inosservanza delle regole procedurali sui protocolli scientifici non determina l’inutilizzabilità della prova se non si dimostra che la violazione abbia condizionato in concreto l’esito dell’esame comparativo fondante il giudizio di responsabilità. Non compete alla Corte, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare cause di invalidità non manifeste, trattandosi di ricerca di evidenze che è onere della parte rappresentare.

Quanto al trattamento del dato personale, la Corte osserva che l’accertamento dell’identità del responsabile mediante i dati del DNA custoditi in archivio informatico della polizia giudiziaria è processualmente utilizzabile, in mancanza di un divieto di legge, essendo funzionale all’attività di prevenzione e repressione dei reati. La distinzione operata dalla Corte territoriale tra le due tracce ematiche — quella utilizzata ai fini della comparazione e quella estrapolata da un foglio A3, non impiegata — è razionale e non illogica.

La Corte riafferma che l’eventuale inosservanza delle formalità per la legittima acquisizione della prova non è di per sé sufficiente a renderla utilizzabile ai sensi dell’art. 191 cod. proc. pen. Inoltre, gli esiti dell’indagine genetica, per l’elevatissimo numero di ricorrenze statistiche confermative, presentano natura di prova piena e non di mero indiziario, così da fondare da soli la responsabilità.

Anche il diniego delle nuove prove è giustificato: le nuove prove rispetto a quelle richieste dalle parti sono soggette a una più penetrante valutazione di pertinenza correlata alla più ampia conoscenza dei fatti già acquisita dal giudice. Il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello è censurabile solo se risulti dimostrata la oggettiva necessità dell’adempimento. Il quarto e il quinto motivo sono poi travolti dall’inammissibilità e dalla manifesta infondatezza, vertendo su valutazioni discrezionali di merito e sul diniego della sanzione sostitutiva, correttamente ancorato a una prognosi non rassicurante sul rispetto delle prescrizioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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