Inammissibile il ricorso del PG che chiede una rivalutazione della prova dichiarativa (Cass. pen. Sez. V n. 9821 del 11.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione del Procuratore Generale che, deducendo il travisamento della prova e l’omessa motivazione, solleciti una diversa lettura delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e una ricostruzione alternativa del fatto. Il controllo di legittimità sulla motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è circoscritto alla verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili e dell’assenza di manifesta illogicità, restando preclusa ogni rivalutazione del compendio probatorio riservata al giudice di merito. Il ricorso che non si confronti con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata è generico e difetta di specificità estrinseca. Il motivo che deduce il travisamento di prove dichiarative senza la loro integrale trascrizione o allegazione viola, inoltre, il principio di autosufficienza.

Il Fatto

La vicenda processuale riguarda un quadruplice omicidio di matrice camorristica, commesso nel 1989 e noto come la “strage di Casal di Principe”, oggetto di distinti procedimenti conclusi con sentenze irrevocabili. In un separato giudizio, un imputato, riconosciuto estraneo all’organizzazione criminale, era stato ritenuto responsabile del concorso morale per avere messo a disposizione del gruppo di fuoco i locali del consorzio agrario gestito dal padre, per un sopralluogo propedeutico all’agguato.

La sentenza di primo grado era stata annullata con rinvio da questa Corte, che aveva imposto la riapertura dell’istruttoria dibattimentale per l’esame di un collaboratore di giustizia e la rivalutazione delle sue dichiarazioni in raffronto con quelle di altro collaborante. In sede di rinvio, la Corte di assise di appello assolveva l’imputato per non avere commesso il fatto, riscontrando solo un nucleo essenziale della condotta. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di appello, deducendo vizio di motivazione e travisamento della prova.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile sotto un duplice profilo, processuale e sostanziale. Il motivo, anzitutto, è versato in fatto: il ricorrente non si confronta specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, ma sollecita una rilettura delle dichiarazioni dei collaboratori e una ricostruzione alternativa del fatto, prospettando una diversa valutazione delle loro convergenze e divergenze.

Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui eccede dai limiti di cognizione della Cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, rientrando tali accertamenti nel compito esclusivo del giudice di merito. Il controllo sulla motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è circoscritto alla sola verifica dell’assenza di manifesta illogicità e della coerenza delle argomentazioni. Ne derivano inammissibili le deduzioni che si pongono in diretto confronto con il materiale probatorio acquisito, secondo lo schema tipico di un gravame di merito.

Quanto al travisamento della prova, la Corte ribadisce che esso è deducibile solo se siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si assumono travisate, senza individuazione monca od esame parcellizzato. L’elemento travisato deve avere portata decisiva, idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio. Nel caso concreto, il ricorrente si sofferma su una sola discrasia tra le dichiarazioni dei collaboratori e non precisa in che termini la valutazione della Corte di rinvio sia affetta da vizio. Emerge invece che il giudice del rinvio ha spiegato, con decisione congrua, l’insussistenza del nesso causale e psichico tra la condotta dell’imputato e l’agguato, concluso a distanza dal sopralluogo e realizzato in luogo diverso.

La Corte rileva altresì che, in relazione alle dichiarazioni di altro collaborante, il ricorso difetta di autosufficienza: non contiene la trascrizione integrale del verbale di interrogatorio né lo allega in copia, limitandosi a uno stralcio. La specifica indicazione degli “altri atti del processo” può essere soddisfatta nei modi più diversi, purché l’integrale riproduzione o allegazione eviti alla Cassazione una lettura totale degli atti. Il motivo è pertanto inammissibile per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, non risultando esplicitamente enunciati i rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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