Contestazione alternativa e giudizio di colpevolezza nei reati tributari (Cass. pen. Sez. VII n. 1123 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una condotta che richiede l’approfondimento dibattimentale per la definitiva qualificazione dei fatti, è legittima la contestazione, nel decreto che dispone il giudizio, di imputazioni alternative, costituite dall’indicazione di più reati o di fatti alternativi, perché tale metodo pone l’imputato nella condizione di conoscere le linee direttrici del dibattito processuale e risponde a un’esigenza della difesa. Il giudizio sulla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 10 quater del d.lgs. n. 74 del 2000 può essere ancorato, in modo non illogico, alla veste apicale ricoperta dall’imputato e all’ammontare dell’imposta complessivamente evasa. In sede di legittimità non sono consentiti differenti apprezzamenti di merito sulle fonti probatorie, quando la motivazione del giudice di appello è sorretta da considerazioni razionali.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Napoli, aveva rideterminato la pena inflitta al ricorrente, ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 10 quater, comma 1, del d.lgs. n. 74 del 2000, con riferimento all’anno di imposta 2016. Nel corso del giudizio di appello era intervenuta declaratoria di estinzione per prescrizione in ordine al medesimo reato riferito all’annualità 2015.
Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’inosservanza dell’art. 521, comma 2, cod. proc. pen. rispetto alla formulazione della contestazione, nella quale era stata ascritta in via alternativa la violazione sia del comma 1 che del comma 2 della norma incriminatrice, e censurando la conferma del giudizio di colpevolezza con particolare riferimento all’elemento soggettivo.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo di ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha richiamato la propria affermazione secondo cui, in presenza di una condotta tale da richiedere un approfondimento dell’attività dibattimentale per la definitiva qualificazione dei fatti contestati, è legittima la contestazione di imputazioni alternative nel decreto che dispone il giudizio. Tale metodo, ponendo l’imputato nella condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si sarebbe sviluppato il dibattito processuale, risponde a un’esigenza della difesa e non integra la dedotta violazione del diritto di difesa.
Anche il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato. La Corte ha osservato che esso era volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, non consentita a fronte dell’adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito. Questi ultimi hanno valorizzato gli esiti della verifica fiscale compiuta dall’Agenzia delle Entrate, dalla quale è emerso che il ricorrente, quale legale rappresentante della società, aveva utilizzato in compensazione crediti pacificamente non spettanti, versando la somma di 0,01 euro a fronte di un debito di importo rilevante per le annualità considerate.
La sussistenza dell’elemento soggettivo è stata ancorata, in modo non illogico, alla veste apicale ricoperta dal ricorrente e all’ammontare dell’imposta nel complesso evasa. La motivazione della sentenza impugnata è stata giudicata sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa ha contrapposto differenti apprezzamenti di merito, non consentiti in sede di legittimità.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del pagamento delle spese del procedimento e del versamento della somma, equitativamente fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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