Estinzione della pena pecuniaria e disagiate condizioni economiche (Cass. pen. Sez. I n. 9986 del 12.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 47, comma 12, legge 26 luglio 1975, n. 354, l’esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue. Il Tribunale di sorveglianza può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria non riscossa, ovvero la pena sostitutiva in cui sia stata convertita la pena pecuniaria non eseguita, a condizione che l’interessato si trovi in disagiate condizioni economiche e patrimoniali. La valutazione di tali condizioni costituisce accertamento di fatto insindacabile in Cassazione, ove congruamente motivato. Il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma verifica la tenuta logica e giuridica della motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente aveva formulato istanza di estinzione della pena pecuniaria, pari a complessivi euro 33.000,00 di multa, invocando l’art. 47, comma 12, Ord. pen. dopo l’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale, eseguito dal 27.01.2020 al 17.12.2023. Le pene pecuniarie derivavano da due sentenze di condanna della Corte di appello di Milano, una del 23.09.2013 e una del 06.07.2016, per reati in materia di stupefacenti, armi e ricettazione.

Il Tribunale di sorveglianza di Milano aveva dichiarato estinta la sola pena detentiva, rigettando l’istanza di estinzione della pena pecuniaria per carenza dei presupposti. Il giudice aveva rilevato che il condannato avrebbe potuto richiedere una congrua rateizzazione, avendo svolto attività lavorativa e percepito l’indennità di disoccupazione. Respinta l’opposizione, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla premessa normativa dell’art. 47, comma 12, Ord. pen., che subordina l’estinzione della pena pecuniaria non riscossa alla duplice condizione dell’esito positivo del periodo di prova e della sussistenza di disagiate condizioni economiche e patrimoniali in capo all’interessato.

Il Collegio rileva che il Tribunale di sorveglianza ha congruamente argomentato in ordine alla disponibilità di cospicui redditi illeciti da parte del condannato. La condanna riguardava la detenzione di una pistola e di 1200 grammi di cocaina, suddivisa in numerosi involucri: elementi dai quali il giudice di merito ha tratto il convincimento che l’interessato avesse parte dei proventi illeciti ancora a disposizione.

La Corte sottolinea che il ricorrente non ha fornito elementi utili a superare tale presunzione e che il giudice di merito aveva valorizzato l’attività lavorativa svolta, la percezione dell’indennità di disoccupazione e l’abilità al lavoro quale indice dell’assenza di uno stato di bisogno. L’argomentazione del Tribunale è stata quindi ritenuta immune da vizi logici e giuridici.

Ne consegue che il ricorso è infondato e deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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