Sentenza di condanna ed esigenze cautelari: valutazione congiunta, non automatica (Cass. pen. Sez. VI n. 9991 del 12.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta sentenza di condanna a pena elevata costituisce un elemento da valutare nell’apprezzamento della concretezza e attualità del pericolo di fuga e di reiterazione del reato, ai sensi degli artt. 299, comma 4, e 275, comma 1-bis, cod. proc. pen., ma non comporta in modo automatico l’aggravamento delle esigenze cautelari. Il giudice deve condurre una valutazione congiunta tra l’esito del procedimento e altri elementi sintomatici, preesistenti o sopravvenuti, del pericolo di fuga o di recidivanza. La sola entità della pena inflitta non è sufficiente a giustificare l’applicazione della misura custodiale di massimo rigore.
Il Fatto
Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice di appello ex art. 310 cod. proc. pen., confermava l’ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia che aveva rigettato l’istanza di applicazione della custodia in carcere nei confronti di un imputato condannato in primo grado per due episodi di estorsione aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro, deducendo violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Il ricorrente lamentava che il Tribunale avesse escluso le esigenze cautelari del pericolo di reiterazione e di fuga nonostante la severità della pena inflitta in primo grado.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato e generico. La Corte affronta il tema specifico dell’incidenza della sopravvenuta sentenza di condanna sulle esigenze cautelari, interrogandosi se tale elemento comporti sempre un aggravamento dei pericula libertatis o se il giudice debba valutarlo insieme ad altri fattori.
La risposta è rinvenuta anzitutto nell’art. 299, comma 4, cod. proc. pen., che rimette al giudice la concreta individuazione dei casi in cui deve conseguire l’aggravamento delle esigenze cautelari. Da tale previsione si desume che la sentenza di condanna a pena elevata è un elemento da apprezzare nella verifica della concretezza e attualità del pericolo di fuga e di reiterazione, come già affermato da Sez. 4 n. 25008 del 15.01.2007 e Sez. 6 n. 159 del 23.01.1992.
Sulla stessa linea si colloca l’art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen.: dopo una sentenza di condanna, per stabilire se sussistano le esigenze di cui all’art. 274, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., il giudice deve tener conto “anche” dell’esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti. L’avverbio “anche” impone che l’esito del procedimento sia combinato con altri elementi sintomatici del pericolo di fuga o di recidivanza.
Secondo l’orientamento maggioritario richiamato, la condanna in primo grado a pena elevata può fondare un aggravamento della misura cautelare già in atto non in modo automatico, ma all’esito di una valutazione congiunta ad altri elementi specificamente sintomatici (cfr. Sez. 6 n. 34691 del 07.07.2016). I giudici di merito si sono attenuti a tali principi: hanno stigmatizzato l’insufficienza della sola sentenza di condanna, nonostante la severità della pena, rilevando l’assenza di atteggiamenti sintomatici di proclività nel periodo successivo agli arresti domiciliari e di collegamenti con il contesto ambientale. Neppure erano emersi elementi che facessero presagire il pericolo di fuga, essendo l’imputato a piede libero da tempo e pronunciata la condanna di primo grado un anno prima della richiesta di applicazione della misura.
Le censure del ricorrente privilegiano una lettura frammentaria del provvedimento e collegano l’aggravamento delle esigenze cautelari alla sola entità della pena, senza addurre elementi concreti e attuali idonei a far presumere il pericolo di fuga o di reiterazione. Da qui l’inammissibilità del ricorso.
Nota della Redazione
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