Reflui stoccati in vasca periodica sono rifiuti liquidi, non scarico (Cass. pen. Sez. III n. 9558 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
I reflui fognari contenuti in una vasca di accumulo destinata al periodico svuotamento, e da questa fuoriusciti per il mancato intervento di smaltimento, non integrano la nozione di scarico disciplinata dalla parte terza del d.lgs. n. 152 del 2006. Difetta, infatti, il sistema stabile di collettamento che colleghi senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo al corpo ricettore, richiesto dall’art. 74, comma 1, lett. ff), d.lgs. n. 152 del 2006. I liquami stoccati in attesa di successivo allontanamento restano rifiuti liquidi di acque reflue e ricadono nella parte quarta del medesimo decreto. Ne consegue l’errata applicazione dell’art. 137 d.lgs. n. 152 del 2006 e la necessaria riqualificazione del fatto, con eliminazione delle prescrizioni accessorie previste per la sola parte terza. Le cause preesistenti alla condotta omissiva non escludono il nesso di causalità quando il soggetto titolare del potere-dovere di intervento non abbia posto in essere alcun accorgimento.
Il Fatto
Il ricorrente, nella qualità di Sindaco di un Comune, è stato condannato dal Tribunale alla pena di ottomila euro di ammenda, con sospensione condizionale subordinata alla messa in sicurezza, bonifica e ripristino dei luoghi entro novanta giorni dal passaggio in giudicato. Il fatto, originariamente contestato come gestione illecita di rifiuti, è stato riqualificato dal giudice di merito come scarico non autorizzato di acque reflue, in ragione del collegamento diretto e ininterrotto tra il luogo di produzione del refluo e il corpo ricettore.
La vicenda riguarda la fuoriuscita di liquami fognari da una vasca di accumulo, giunti alla battigia attraverso un canale di raccolta delle acque piovane. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, l’inesigibilità delle prescrizioni imposte con il beneficio, essendo cessato dalla carica e non disponendo dei poteri per eseguirle.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi, esaminati congiuntamente perché comuni nell’oggetto, sono stati dichiarati generici e manifestamente infondati. Il ricorrente incentra le doglianze sulle cause preesistenti all’omissione — eventi atmosferici, getto di rifiuti nel vascone da parte di ignoti, rottura della pompa di sollevamento — ma non coglie il punto decisivo: la condotta omissiva che, intervenendo sul decorso causale in atto, avrebbe potuto e dovuto impedire l’ulteriore verificarsi dell’evento.
La Corte richiama l’art. 41, commi primo e terzo, cod. pen.: il concorso di cause preesistenti, anche indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità, quand’anche la causa preesistente consista nel fatto illecito altrui. Solo le cause sopravvenute possono, a determinate condizioni, escludere il nesso causale. Il caso fortuito e la forza maggiore, a loro volta, non escludono il rapporto di causalità quando preesistono alla condotta che deve e può porvi rimedio.
Il quarto motivo, relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato. Dopo la modifica dell’art. 62-bis cod. pen. operata dal d.l. n. 92 del 2008, non è più sufficiente, a tal fine, lo stato di incensuratezza: l’attitudine attenuante deve fondarsi su fatti concreti, e non è consentito dedurre in sede di legittimità indicatori già valutati e ritenuti non idonei dal giudice di merito.
È invece fondato l’ultimo motivo, che investe la riqualificazione del fatto. Il Tribunale aveva ritenuto integrato lo scarico in forza dello stabile collegamento tra produzione del refluo e corpo ricettore. La Corte osserva che il rilievo si fonda su giurisprudenza anteriore alla modifica della nozione di scarico recata dall’art. 74, comma 1, lett. ff), d.lgs. n. 152 del 2006, come modificato dall’art. 2, comma 5, d.lgs. n. 4 del 2008. Elemento qualificante è l’esistenza di un collegamento ininterrotto e stabile tra ciclo di produzione e recapito finale.
Nel caso di specie non si è in presenza di un pozzo a perdere, bensì di una vasca destinata al periodico svuotamento, i cui liquami sono tracimati proprio per la mancanza di tale operazione. Venuto meno il presupposto dello scarico — la convogliabilità diretta verso un corpo ricettore — i reflui restano rifiuti liquidi di acque reflue, soggetti alla parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006. Non è la natura liquida del rifiuto a fare la differenza, ma il modo del suo smaltimento. La sentenza è stata dunque annullata senza rinvio limitatamente alla condizione apposta al beneficio, che è stata eliminata, con dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto.
Nota della Redazione
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