Traffico di influenze illecite: parziale abolitio criminis e riqualificazione in truffa (Cass. pen. Sez. VI n. 10059 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La riforma dell’art. 346-bis cod. pen. operata dall’art. 1, comma 1, lett. e), legge 9 agosto 2024, n. 114 comporta una parziale abolitio criminis del delitto di traffico di influenze illecite, limitando la punibilità alle sole condotte che sfruttano relazioni esistenti ed effettivamente utilizzate, con esclusione del traffico di influenze millantate. Quando la mediazione illecita ha ad oggetto un atto già integralmente adottato al momento dell’accordo, la fattispecie è reato impossibile ai sensi dell’art. 49 cod. pen. per inesistenza dell’oggetto, con conseguente insussistenza del pericolo per il buon andamento della pubblica amministrazione. La condotta va inquadrata nello schema della truffa, aggravata ai sensi dell’art. 61 n. 9 cod. pen., ma non può condurre alla punizione di chi ha dato o promesso denaro al mediatore fraudolento, di cui è vittima.
Il Fatto
Il detenuto, tratto a giudizio immediato per il delitto di corruzione in concorso con un assistente capo della polizia penitenziaria e un’educatrice del gruppo di osservazione e trattamento, veniva condannato in primo grado dal Tribunale di Busto Arsizio, con riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 346-bis cod. pen., alla pena di un anno di reclusione. La Corte di appello di Milano confermava la condanna.
Il difensore ricorreva per quattro motivi, deducendo in via prioritaria l’inosservanza dell’art. 2 cod. pen. in relazione alla parziale abolitio criminis determinata dalla legge n. 114/2024, oltre a vizi di motivazione sull’accordo e sui riscontri e all’errata applicazione della recidiva.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce l’evoluzione normativa della fattispecie. Il reato, introdotto dalla legge n. 190/2012 in attuazione della Convenzione di Merida e della Convenzione penale di Strasburgo, è stato riformulato dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, che ha abrogato il millantato credito e ampliato il disegno punitivo, e da ultimo dalla legge n. 114/2024, che ha ristretto l’ambito applicativo.
La nuova disciplina richiede relazioni esistenti ed effettivamente utilizzate, non più soltanto asserite o vantate, e un’utilità necessariamente economica. Ne deriva una parziale abolitio criminis per le condotte di traff
Nota della Redazione
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