Interrogatorio preventivo art. 291: nullità eccepibile con interesse concreto (Cass. pen. Sez. 2 n. 19978 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, l’obbligo di procedere all’interrogatorio preventivo di garanzia, introdotto dall’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., non sussiste quando ricorrano le esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lettere a) e b), cod. proc. pen., ovvero l’esigenza di cui alla lettera c) in relazione ai delitti ivi indicati. La nullità dell’ordinanza cautelare per il mancato espletamento di tale adempimento è a regime intermedio e, ai sensi dell’art. 182, comma 1, cod. proc. pen., non può essere eccepita da chi non ha un interesse concreto, attuale e verificabile all’osservanza della disposizione violata, non essendo sufficiente un mero pregiudizio astratto o potenziale. Tale interesse non può ritenersi in re ipsa, ma deve essere specificamente indicato dal ricorrente, anche con riferimento all’eventuale esercizio della facoltà di non rispondere nell’interrogatorio postumo di garanzia.

Il Fatto

Il Tribunale di Reggio Calabria, decidendo sull’istanza di riesame, aveva confermato l’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un indagato, in relazione al concorso nei delitti di ricettazione di veicoli. Avverso tale ordinanza, l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo, la nullità del provvedimento cautelare per il mancato espletamento dell’interrogatorio preventivo di garanzia e contestando la motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio e la sua mancata individualizzazione nella posizione del singolo. Si censurava, infine, l’integrazione motivazionale operata dal Tribunale rispetto all’ordinanza genetica.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione, esaminando le diverse doglianze, ha affrontato in primo luogo la questione della nullità per il mancato interrogatorio preventivo. Il Supremo Collegio ha chiarito che l’obbligo previsto dall’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. è circoscritto ai casi in cui non ricorra un’esigenza cautelare ostativa, come il pericolo di inquinamento probatorio. In tali ipotesi, il procedimento applicativo della misura segue le regole generali e il contraddittorio è posticipato all’interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod. proc. pen.

Quanto all’eccezione di nullità, la Corte ha richiamato l’art. 182, comma 1, cod. proc. pen., evidenziando come la nullità a regime intermedio non possa essere eccepita da chi non ha interesse all’osservanza della disposizione violata. Tale interesse non sussiste per il solo verificarsi della violazione, ma richiede una concreta lesione delle prerogative difensive. Nel caso di specie, il ricorrente si era limitato a sostenere che l’interesse fosse in re ipsa, senza indicare le conseguenze derivanti dal mancato interrogatorio preventivo, né l’eventuale avvalimento della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio postumo. Tale doglianza è stata, pertanto, ritenuta infondata, in coerenza con il principio enunciato da Sez. 2, n. 7506 del 07/01/2026.

Con riferimento al pericolo di inquinamento probatorio, la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per aspecificità, poiché la difesa non aveva offerto argomenti idonei a contrastare la motivazione del Tribunale, che aveva valorizzato il sinergico operare dei coindagati, secondo schemi partecipativi finalizzati alla commissione di delitti contro il patrimonio. La Corte ha precisato che il pericolo ex art. 274, lett. a), cod. proc. pen. può riferirsi alle condotte dei coindagati solo se volte a inquinare il quadro probatorio nell’interesse comune, come affermato da Sez. 5, n. 13837 del 03/03/2020.

Infine, è stata disattesa la censura relativa all’integrazione motivazionale. La Corte ha ribadito che il giudice dell’impugnazione cautelare può intervenire sul merito, avvalendosi dei propri poteri di integrazione dell’apparato motivazionale e sanando eventuali carenze del provvedimento gravato, come già precisato da Sez. 2, n. 11921 del 23/01/2025. Nel caso di specie, tale potere è stato esercitato correttamente, con una motivazione effettiva che ha rilevato la professionalità del ricorrente e la proporzionalità della misura. Il ricorso è stato, pertanto, rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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