Confisca senza condanna: la prescrizione non basta (Cass. pen. Sez. I n. 10422 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice che dichiara l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione può disporre la confisca del prezzo e del profitto ai sensi dell’art. 240, secondo comma, n. 1, cod. pen. e dell’art. 322-ter cod. pen. solo a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l’accertamento sulla sussistenza del reato, sulla penale responsabilità dell’imputato e sulla qualificazione del bene come prezzo o profitto resti inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio. In mancanza di tale presupposto, la prescrizione preclude la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, a prescindere dalla sua natura obbligatoria o facoltativa. La declaratoria estintiva non è equiparabile a una sentenza di accertamento della responsabilità, e il giudice dell’esecuzione che mantenga la misura ablatoria deve dar conto delle ragioni di tale equiparazione.

Il Fatto

La Corte d’appello di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, con provvedimento del 12 novembre 2024 accoglieva parzialmente l’istanza di dissequestro e restituzione proposta dal condannato. Dissequestrava due immobili, ritenendo che, trattandosi di sequestro preventivo prodromico alla confisca per equivalente, la norma invocata non fosse applicabile a fatti anteriori alla sua entrata in vigore. Respingeva invece l’istanza quanto ai residui beni.

Il condannato ricorreva per cassazione, deducendo violazione dell’art. 316-bis cod. pen., degli artt. 240 e 322-ter cod. pen. e degli artt. 578-bis e 648 cod. proc. pen. Rilevava che presupposto della confisca è la condanna e che le somme in sequestro costituirebbero il profitto di un reato per il quale non era intervenuta alcuna pronuncia di condanna, non potendo la declaratoria di prescrizione essere interpretata come tale. Il Procuratore generale chiedeva l’annullamento con rinvio.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La Corte muove dal principio per cui il giudice, nel dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione, può disporre la confisca del prezzo e del profitto solo se vi è stata una precedente sentenza di condanna e l’accertamento di responsabilità resta inalterato nel merito. Richiama sul punto le Sezioni Unite n. 31617 del 2015 e la Sez. V n. 1012 del 2017, dalle quali emerge che la confisca permane anche quando l’impugnazione si chiuda con la prescrizione, ma sempre che il presupposto della condanna sussista e l’accertamento non sia stato travolto.

La Corte sottolinea che, ove il presupposto manchi, l’estinzione del reato preclude la confisca del prodotto o del profitto, indipendentemente dal suo carattere obbligatorio o facoltativo. In altro ambito ha ricordato la Sez. V n. 25475 del 2015, secondo cui non può disporsi la confisca ex art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992 quando il giudice dichiari estinto il reato per prescrizione, ostandovi il tenore letterale della norma che richiede la sentenza di condanna o di patteggiamento, coerentemente con la natura sanzionatoria della misura e con l’interpretazione dell’art. 7 CEDU. Ha richiamato anche la Sez. VI n. 29680 del 2022, in tema di ricorso straordinario avverso sentenza che, dichiarando la prescrizione, confermi le statuizioni civili e la confisca.

Nel caso concreto, il provvedimento impugnato non ha dimostrato alcun accertamento di responsabilità, poiché l’unica statuizione definitiva riguarda l’intervenuta prescrizione. La Corte ricostruisce l’iter: con Sez. VI n. 19851 del 2022 era stata annullata la sentenza della Corte d’appello di Milano che aveva disposto la confisca, essendo certo che non vi potesse essere stata malversazione consumata; il giudice del rinvio aveva confermato la condanna, ma la Sez. II n. 33539 del 2023 aveva rilevato il superamento dei limiti del giudizio rescissorio; da ultimo l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.

Il provvedimento impugnato non ha quindi spiegato come la pronuncia dichiarativa della prescrizione potesse essere parificata a una sentenza di accertamento della responsabilità, né per quale ragione non abbia individuato la mancanza del presupposto fondante la confisca. L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio alla Corte d’appello di Milano per nuovo giudizio nel rispetto dei principi ricordati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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