Spese di gestione di bene sequestrato: ricorso qualificato come opposizione (Cass. pen. Sez. VI n. 3086 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di prevenzione patrimoniale, l’ordinanza con cui il tribunale rigetta la richiesta di restituzione delle somme anticipate dalla società per i compensi liquidati a un collaboratore dell’amministratore giudiziario non è immediatamente ricorribile per cassazione. Il provvedimento, che incide su profili afferenti all’esecuzione del sequestro e non al rendiconto della gestione, va opposto dinanzi al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Il ricorso erroneamente proposto avverso il provvedimento assunto nelle forme dell’udienza camerale è riqualificato come opposizione, in applicazione dei principi della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, con trasmissione degli atti al giudice competente.
Il Fatto
Il legale rappresentante di una società aveva chiesto al Tribunale di Lecce, Ufficio Misure di prevenzione, la restituzione delle somme che la società aveva anticipato per la liquidazione dei compensi spettanti a un coadiutore dell’amministratore giudiziario. La richiesta si fondava sulla intervenuta revoca del sequestro, in forza della quale quelle spese dovevano gravare sull’erario.
Il Tribunale ha rigettato l’istanza. Avverso il provvedimento il legale rappresentante ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 35 e 42 del d.lgs. n. 159 del 2011 e sostenendo che la ragione delle spese era venuta meno per effetto della revoca del vincolo reale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare la questione di competenza segnalata dal Procuratore generale nella requisitoria scritta. Secondo il Requirente, alle questioni relative alle spese di custodia e gestione di bene sequestrato va applicata la procedura degli artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen.: il giudice dell’esecuzione provvede de plano e avverso l’ordinanza gli interessati possono proporre opposizione davanti al medesimo giudice, che procede con le forme dell’incidente di esecuzione.
Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità. Solo l’ordinanza emessa all’esito della procedura partecipata è impugnabile con ricorso per cassazione, perché il provvedimento in materia di liquidazione delle spese di custodia di un bene sequestrato è opponibile dinanzi al giudice dell’esecuzione nelle forme di cui agli artt. 665, 666 e 667, comma quarto, cod. proc. pen. Viene poi ricordato l’orientamento precedente all’introduzione del codice antimafia, secondo cui rientrano nella categoria dei provvedimenti sulla liquidazione e il rimborso delle spese relative al sequestro anche le decisioni sull’individuazione del soggetto a carico del quale sono posti tali oneri, con la conseguenza che dette decisioni seguono la competenza funzionale del tribunale e della corte di appello.
La Corte esamina quindi la disciplina dell’art. 43 del d.lgs. n. 159 del 2011, che ammette il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del collegio in camera di consiglio instaurata a seguito di reclamo contro l’attestazione di regolarità del conto. Il giudizio sul rendiconto, si precisa, assolve a una funzione di verifica delle voci inserite nel conto e non ha ad oggetto la responsabilità dell’amministratore giudiziario.
Tale disciplina, però, riguarda l’impugnazione del rendiconto, mentre nel caso di specie la società censura profili diversi, relativi alla decisione del tribunale della prevenzione sulla richiesta di restituzione di compensi liquidati a un collaboratore dell’amministratore giudiziario. Si tratta di profili rientranti nell’esecuzione del provvedimento.
Ne deriva che l’ordinanza non è immediatamente ricorribile in Cassazione. La conclusione non è infirmata dal fatto che il provvedimento sia stato emesso all’esito di un’udienza con contraddittorio pieno: non può comunque omettersi la fase dell’opposizione, poiché il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. è ammissibile solo avverso il provvedimento pronunciato in sede di gravame contro il provvedimento del tribunale che ha deciso sulla liquidazione dei compensi dell’amministratore giudiziario e dei suoi coadiutori.
Il ricorso, erroneamente proposto avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione assunto irritualmente nelle forme dell’udienza camerale, è pertanto riqualificato come opposizione, con trasmissione degli atti al Tribunale di Lecce per l’ulteriore corso.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 665 c.p.p. – Giudice competente
- Art. 666 c.p.p. – Procedimento di esecuzione
- Art. 667 c.p.p. – Dubbio sull'identità fisica della persona detenuta
- Art. 676 c.p.p. – Altre competenze