Falso ideologico in atto endoprocedimentale e gravi indizi cautelari (Cass. pen. Sez. V n. 10419 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La qualità di atto pubblico, ai fini della configurabilità del falso ideologico di cui all’art. 479 cod. pen., compete non solo agli atti destinati a fare piena prova del loro contenuto ai sensi dell’art. 2699 cod. civ., ma a ogni atto della pubblica amministrazione, anche endoprocedimentale, destinato ad avere rilevanza giuridica o probatoria interna, a prescindere dalla sua integrale trasfusione nell’atto finale. In tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità sui gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. ha ad oggetto la violazione di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, senza estendersi alla ricostruzione dei fatti né all’apprezzamento di attendibilità delle fonti probatorie. L’ordinanza del tribunale del riesame non richiede l’autonoma valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, requisito previsto dall’art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata inaudita altera parte.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame, in sede di appello cautelare, ha rigettato il gravame dell’indagato avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari gli aveva applicato la misura interdittiva della sospensione dalle funzioni per dodici mesi. La condotta contestata riguarda la falsificazione del verbale di una seduta dell’Organismo indipendente di valutazione di un’azienda sanitaria provinciale, di cui l’indagato era segretario, consistita nell’attribuzione a una struttura operativa di percentuali di raggiungimento degli obiettivi superiori a quelle effettivamente decise, al fine di far ottenere incentivi economici al responsabile di quella struttura. All’indagato è contestato anche un ulteriore falso, commesso per occultare le tracce della prima condotta illecita una volta scoperta.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dai limiti del sindacato di legittimità in materia cautelare. Sul punto richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 11 del 22/03/2000 e di Sez. 2 n. 48276 del 24/11/2022: la nozione di gravi indizi in sede cautelare non è omologa a quella richiesta per il giudizio di colpevolezza finale, essendo sufficiente l’emersione di elementi idonei a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità. Ne deriva che le censure volte a una diversa valutazione delle circostanze fattuali sono inammissibili.
Il Collegio affronta poi la doglianza sull’autonoma valutazione del provvedimento del riesame. Richiamando Sez. 1 n. 8518 del 10/09/2020 e Sez. 6 n. 1016 del 22/10/2019, afferma che il requisito dell’art. 292, comma 2, cod. proc. pen. opera solo per la decisione adottata inaudita altera parte, ed è funzionale all’equidistanza tra organo requirente e organo giudicante. La censura è dunque infondata.
Nel merito indiziario, la Corte ritiene la motivazione del riesame congrua e immune da illogicità. Le dichiarazioni dei componenti dell’Organismo e della struttura tecnica, insieme ad alcuni documenti, hanno consentito di ricostruire la condotta di induzione in errore dei componenti e la successiva modifica del verbale. Il Collegio chiarisce che l’elemento di riscontro informale, privo di garanzia di conformità all’originale, non rileva come documento dotato di autonoma forza probatoria, ma come elemento storico-fattuale idoneo a riscontrare in via logica le dichiarazioni della testimone. Irrilevante è dunque la violazione del divieto aziendale di salvare archivi informatici sul proprio dispositivo.
La Corte valorizza, in particolare, le dichiarazioni sostanzialmente confessorie rese dall’indagato, che smentiscono la tesi del mero errore. Quanto alla ipotizzata manovra calunniosa della presidente dell’Organismo, le ragioni addotte sono generiche e non riscontrate. Il riferimento al movente è superato dalla stessa condotta dell’indagato, che aveva richiesto il riconoscimento della percentuale maggiorata: circostanza che dimostra l’interesse specifico.
Sul profilo della qualificazione giuridica, la Corte richiama Sez. 5 n. 37880 dell’08/09/2021 e afferma che la qualità di atto pubblico va riconosciuta anche agli atti endoprocedimentali destinati ad avere rilevanza giuridica o probatoria interna. Nella specie, il contenuto del verbale era stato trasfuso nel prospetto globale riepilogativo delle percentuali, trasmesso per la liquidazione delle indennità, sicché l’atto si poneva come presupposto dotato di rilevanza giuridica. La mancata sottoscrizione di tutti i componenti non esclude la configurabilità del reato.
Quanto alle esigenze cautelari, il sindacato resta circoscritto alla logicità della motivazione. Il pericolo di reiterazione, fondato sulle modalità della condotta e sul quadro di personalità, non è escluso dal trasferimento ad altro incarico, secondo l’insegnamento di Sez. 6 n. 1238 del 03/12/2019, purché il giudice fornisca adeguata motivazione sulle circostanze che rendono probabile la prosecuzione dell’attività criminosa. Analogo ragionamento vale per la proporzionalità della misura e della sua durata. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2699 c.c. – Atto pubblico
- Art. 479 c.p. – Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
- Art. 273 c.p.p. – Condizioni generali di applicabilità delle misure
- Art. 292 c.p.p. – Ordinanza del giudice