Annullamento senza rinvio per prescrizione con conferma delle statuizioni civili (Cass. pen. Sez. II n. 10859 del 18.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di immediata declaratoria delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen. opera anche quando la causa estintiva del reato ricorra contestualmente a una nullità processuale assoluta e insanabile, purché l’operatività della prescrizione non presupponga specifici accertamenti e sia idonea a definire immediatamente il procedimento. L’art. 578 cod. proc. pen. impone comunque al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del ricorso ai fini dell’azione civile esercitata nel processo penale, con conferma delle statuizioni civili. In tema di art. 388 cod. pen., l’intimazione all’adempimento, anche informale, deve essere precisa e rigorosamente provata quanto alla conoscenza da parte del debitore, potendo la prova essere desunta anche da presunzioni.
Il Fatto
Il ricorrente era stato tratto a giudizio per tentata truffa, riqualificata in appello come art. 388, comma primo, cod. pen. La Corte d’appello, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, aveva riconosciuto la penale responsabilità dell’imputato, condannandolo alla pena di un anno di reclusione e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.
La Cass. pen. Sez. VI, accogliendo un ricorso, aveva annullato la sentenza senza rinvio quanto ai fatti in danno delle due società per difetto di querela e con rinvio quanto al fatto in danno dell’altra parte civile. La Corte capitolina, in sede rescissoria, ha “confermato” la sentenza annullata. Il ricorrente ha proposto nuovo ricorso, deducendo la nullità del dispositivo per violazione dell’art. 546, comma 3, cod. proc. pen. e censurando l’acquisizione dell’atto di precetto.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che la sentenza rescissoria non poteva “confermare” quella annullata: la prima decisione d’appello era stata oggetto di annullamento senza rinvio quanto ai fatti in danno delle società e con rinvio quanto all’altro fatto. L’omissione sulla determinazione della pena, da rivalutarsi all’esito dell’intervento demolitorio, costituisce vizio non emendabile. Il ricorso, pertanto, non è inammissibile.
Tuttavia, il principio di immediata declaratoria di cui all’art. 129 cod. proc. pen. prevale sulla nullità: la prescrizione è maturata con decorso del termine massimo e non richiede accertamenti ulteriori. Il collegio conferma tale affermazione anche dopo la declaratoria di illegittimità dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., poiché nel caso di specie i gradi di merito e di legittimità si sono svolti senza compressione delle garanzie difensive.
L’art. 578 cod. proc. pen. impone comunque di valutare il ricorso ai fini civili. Il terzo motivo, sull’inutilizzabilità del precetto acquisito, è errato: dall’esame degli atti risulta che la parte civile aveva prodotto il documento con le conclusioni scritte e la difesa, senza eccezioni, aveva replicato accettando il contraddittorio.
Il quarto motivo è infondato: per l’art. 388 cod. pen. la conoscenza dell’intimazione può essere provata anche per presunzioni. La notifica alla sorella convivente e la mancata contestazione della conoscenza da parte dell’imputato, unitamente al principio di vicinanza della prova, rendono legittima la presunzione di conoscenza.
Nota della Redazione
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