Bancarotta: amministratore di fatto e diverso trattamento sanzionatorio (Cass. pen. Sez. V n. 12352 del 28.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati fallimentari, la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell’accertamento degli elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale della società; tale valutazione costituisce giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità ove sostenuta da congrua e logica motivazione. Nel caso di doppia conforme, le sentenze di primo e secondo grado formano un unico complessivo corpo argomentativo, con reciproca integrazione motivazionale, quando concordino nell’analisi e valutazione degli elementi di prova e i motivi di appello non prospettino elementi nuovi. La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile solo se frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico; il diverso trattamento sanzionatorio riservato al coimputato che ha definito la propria posizione con il concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. non integra vizio di motivazione, rispondendo tale modulo a una finalità deflattiva.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, in sede di rito abbreviato e con conferma in appello, per il delitto di bancarotta preferenziale in concorso con la coimputata, amministratore di diritto della società poi dichiarata fallita. Gli si contesta di aver effettuato prelievi dai conti correnti societari, accostati a rimborsi di finanziamenti da lui erogati in anni precedenti, quando la società versava in stato di dissesto.
La Corte d’appello di Brescia ha confermato la responsabilità e le pene statuite in primo grado. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, tutti incentrati sul vizio di motivazione: la qualifica di amministratore di fatto, l’adeguatezza del trattamento sanzionatorio rispetto alla coimputata e l’eccessività del valore giornaliero di conversione della pena detentiva in pecuniaria.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo la Corte richiama il principio della reciproca integrazione motivazionale tra sentenza di primo e secondo grado nel caso di doppia conforme. Le due decisioni di merito, concordando nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova, formano un unico corpo argomentativo, specie quando i motivi di appello non prospettino circostanze nuove ma si limitino a riproporre temi già esaminati.
La sentenza di primo grado, richiamata e condivisa dalla Corte territoriale, ha ricostruito la vicenda societaria: la società, costituita con altra denominazione e poi trasformata, ha sempre operato in perdita, con progressivo aggravamento del dissesto. Il ricorrente ha affiancato la consorte nel ruolo di amministratore, occupandosi della gestione finanziaria, operando attivamente sul conto societario, intrattenendo i rapporti con clienti e fornitori. I ricavi incassati in pieno squilibrio economico non sono stati destinati a saldare i debiti, ma prelevati a titolo di rimborso di finanziamenti.
Da tali convergenti indicatori i giudici di merito hanno desunto, con argomentazioni non illogiche, il ruolo di amministratore di fatto: durevole maneggio delle consistenze finanziarie, stabile gestione dei rapporti commerciali, contitolarità del capitale di rischio. La Corte ribadisce che la nozione di amministratore di fatto ex art. 2639 cod. civ. postula l’esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici della qualifica, senza che sia necessario l’esercizio di tutti i poteri dell’organo di gestione.
Quanto alle dichiarazioni spontanee valorizzate dal ricorrente, la Corte ricorda che esse non sono equiparabili all’esame dibattimentale, non costituiscono prova che il decidente debba vagliare e rappresentano una forma di autodifesa. I rilievi difensivi, inoltre, si risolvono in una non consentita frammentazione dei singoli indizi, che vanno invece ponderati nell’insieme.
Sul secondo motivo la Corte osserva che la determinazione della pena è censurabile solo se frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Il ricorrente ha ricevuto un trattamento assestato sui minimi assoluti di legge, con legittima valorizzazione di un precedente specifico ex art. 133, comma 2, n. 2, cod. pen. Il diverso trattamento rispetto alla coimputata non è comparabile, perché costei ha optato per il concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., modulo fondato su criteri peculiari e su una finalità deflattiva.
Sul terzo motivo la Corte rileva che la Corte d’appello ha disposto il pagamento rateale della pena pecuniaria sostitutiva in trentasei rate mensili, in ossequio ai criteri degli artt. 133-bis e 133-ter cod. pen. La diluizione della somma comporta un esborso mensile contenuto e un equivalente giornaliero non distante dal minimo assoluto, lontano dai valori censurati dalla Corte cost. n. 28 del 2022. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2639 c.c. – Estensione delle qualifiche soggettive
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 133-bis c.p. – Condizioni economiche e patrimoniali del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria
- Art. 133-ter c.p. – Pagamento rateale della multa o dell'ammenda
- Art. 599-bis c.p.p. – Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello