Mandato di arresto europeo: onere di allegazione del rischio detentivo (Cass. pen. Sez. VI n. 10856 del 18.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di mandato di arresto europeo, dopo le modifiche apportate alla legge n. 69 del 2005 dall’art. 18, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 10/2021, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento sulla consegna è ammesso solo per difetto di giurisdizione e violazione di legge, restando escluso il vizio di motivazione. Il pericolo di trattamenti inumani o degradanti, non più compreso tra i motivi di rifiuto obbligatorio, trova il proprio referente nella clausola generale del novellato art. 2 legge n. 69 del 2005, con continuità normativa rispetto all’abrogata art. 18, lett. h). La verifica d’ufficio sulle condizioni detentive non ha carattere esplorativo: è onere del consegnando allegare fonti attendibili, specifiche e aggiornate, e la richiesta di informazioni integrative ex art. 16 legge n. 69 del 2005 presuppone elementi oggettivi già acquisiti.

Il Fatto

Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ha disposto la sua consegna all’Autorità giudiziaria della Repubblica Federale di Germania, in esecuzione di un mandato di arresto processuale emesso dalla Pretura di Kiel per un reato di furto aggravato. La consegna è stata rinviata alla cessazione della carcerazione in atto per titoli di pertinenza della giustizia italiana.

Con il ricorso si deduce violazione dell’art. 2 legge n. 69 del 2005 e degli artt. 2 e 3 CEDU, oltre a vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di acquisire informazioni sul rischio di trattamenti detentivi disumani nello Stato richiedente, tanto sulle condizioni degli istituti penitenziari quanto sul regime riservato al consegnando.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. Muove dalla disciplina applicabile: per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 18, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 10/2021 alla legge n. 69 del 2005, l’impugnazione avverso il provvedimento sulla consegna è limitata al difetto di giurisdizione e alla violazione di legge, nei casi di cui all’art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen., con esclusione del vizio di motivazione. È caduta la possibilità di impugnare “anche per il merito”, con la conseguenza che non può chiedersi alla Corte di sostituirsi nelle verifiche riservate alla Corte distrettuale.

Il Collegio ricorda poi che il pericolo di trattamenti inumani o degradanti, già previsto dall’art. 18, lett. h), legge n. 69 del 2005, non figura più tra i motivi di rifiuto obbligatorio. Tale motivo trova però oggi referente nella clausola generale del novellato art. 2 della stessa legge, che vieta di eseguire il mandato in violazione dei principi supremi dell’ordine costituzionale e dei diritti inalienabili della persona. Da qui la continuità normativa tra la disposizione abrogata e quella vigente.

Quanto all’art. 16 legge n. 69 del 2005, la Corte ribadisce che la richiesta di informazioni integrative è facoltà discrezionale del giudice, il cui mancato esercizio non è sanzionato sul piano processuale. L’omissione può però rilevare ex art. 2 solo quando, accertato il rischio sistemico attraverso documenti affidabili e aggiornati, sia mancata la verifica sul trattamento detentivo del consegnando. Richiamando la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea nella causa C-218/18, si precisa che gli accertamenti sono dovuti solo in presenza di elementi oggettivi, attendibili, precisi e aggiornati, tratti da fonti qualificate: decisioni della Corte EDU, atti dello Stato emittente, documenti del Consiglio d’Europa o delle Nazioni Unite.

Ne deriva che l’acquisizione di informazioni “individualizzate” non può assumere carattere esplorativo. È onere del consegnando allegare fonti attendibili, specifiche e aggiornate. Nel caso concreto la difesa si è limitata a censurare la mancata verifica d’ufficio, senza mai sollecitare la Corte territoriale sul punto e senza dedurre alcun elemento idoneo a rendere dubitabile la situazione strutturale delle carceri tedesche. All’inammissibilità seguono le statuizioni di cui all’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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