Deposito telematico del riesame al PCT dell’ufficio sbagliato e inammissibilità (Cass. pen. Sez. I n. 11165 del 20.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni cautelari, la richiesta di riesame proposta con modalità telematica deve essere trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale competente a decidere, individuato ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. L’art. 87-bis, comma 6, d.lgs. n. 150/2022 non deroga alla disciplina processuale del deposito, ma ne specifica unicamente il canale di trasmissione. Ne consegue che l’invio all’indirizzo PEC del giudice che ha emesso la misura cautelare integra la causa di inammissibilità prevista dall’art. 87-bis, comma 7, lett. c), d.lgs. n. 150/2022. Sussiste, inoltre, in capo al tribunale del riesame il potere di rilevare d’ufficio l’inammissibilità, trattandosi di ipotesi che si aggiunge a quella ordinariamente assegnata al giudice dell’impugnazione.

Il Fatto

Il tribunale del riesame di Milano dichiarava inammissibile la richiesta di riesame proposta nell’interesse dell’indagato avverso l’ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Lecco. La ragione del provvedimento risiedeva nella circostanza che l’atto era stato trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello assegnato, con decreto direttoriale, all’ufficio competente, in violazione dell’art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022.

Avverso tale ordinanza il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 309 e 582 cod. proc. pen. e dell’art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022, sul rilievo che la richiesta era stata inviata all’indirizzo PEC istituzionale dell’ufficio del GIP che aveva emesso l’ordinanza, nonché l’incompetenza del tribunale del riesame a dichiarare l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’art. 309, comma 4, cod. proc. pen., che impone la presentazione della richiesta di riesame nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7, con richiamo alle forme dell’art. 582 cod. proc. pen. Su tale base richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 1626 del 2020, secondo cui il rischio della presentazione ad ufficio diverso grava sul ricorrente e la data rilevante ai fini della tempestività è quella di arrivo all’ufficio competente.

Il Collegio rileva poi che l’utilizzo dello strumento telematico non deroga alla disciplina processuale. L’art. 87-bis, comma 6, d.lgs. n. 150/2022 stabilisce espressamente che, in deroga al comma 3, l’atto di impugnazione in materia cautelare è trasmesso all’indirizzo PEC del tribunale di cui all’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Nel caso concreto la richiesta risultava depositata presso la cancelleria del GIP del Tribunale di Lecco, giudice che aveva emesso la misura, e non presso il tribunale competente. Da qui l’infondatezza manifesta del primo motivo.

Quanto al secondo motivo, la Corte richiama i commi 7 e 8 dell’art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022. La lettera c) del comma 7 sanziona con l’inammissibilità l’atto trasmesso a un indirizzo PEC non riferibile all’ufficio competente a decidere il riesame. Il comma 8 attribuisce al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato il potere di dichiarare, anche d’ufficio, l’inammissibilità.

La Corte chiarisce che tale disposizione non esclude il potere del giudice dell’impugnazione. L’ipotesi si aggiunge a quella ordinariamente assegnata a quest’ultimo e a quella di rilievo ufficioso prevista dall’art. 581, comma 4, cod. proc. pen. Ne deriva che sussiste in capo al tribunale del riesame il potere di rilevare d’ufficio l’inammissibilità, con conseguente reiezione anche del secondo motivo.

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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