Confisca non devoluta in appello e preclusione dei motivi nuovi (Cass. pen. Sez. III n. 22739 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La confisca costituisce un punto della decisione suscettibile di autonoma considerazione, sicché, in difetto di uno specifico motivo di appello, resta sottratta alla cognizione del giudice di secondo grado in forza dell’art. 597, comma 1, cod. proc. pen. La facoltà di depositare memorie ex art. 121 cod. proc. pen. non consente di introdurre doglianze ulteriori rispetto a quelle proposte con il gravame o con i motivi aggiunti, non potendo superare le preclusioni fissate dai termini dell’art. 585 cod. proc. pen. Il mutamento giurisprudenziale sfavorevole non è invocabile come overruling imprevedibile quando, al momento della commissione del fatto e della proposizione del ricorso, sussista un contrasto giurisprudenziale ancora attivo, poiché in tale ipotesi manca un orientamento stabile e sicuro superato dalla pronuncia delle Sezioni Unite.
Il Fatto
La sentenza della Corte di appello di Venezia del 30 giugno 2025 aveva confermato la condanna inflitta dal G.U.P. del Tribunale di Venezia al ricorrente, amministratore di una società cooperativa, per il reato di cui all’art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000, con applicazione delle pene accessorie e con confisca diretta o per equivalente. Il giudizio di secondo grado si era svolto sugli originari motivi di appello, riguardanti la qualità di amministratore di fatto, l’assenza di riscontri alle dichiarazioni accusatorie, la natura fraudolenta delle dichiarazioni e il trattamento sanzionatorio.
Nel giudizio di cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, l’omessa motivazione sulla necessità di rideterminare l’importo della confisca alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite n. 13783 del 2024, depositata nel 2025, lamentando che la Corte territoriale non avesse considerato la nota di udienza depositata il 24 giugno 2025. Con il secondo motivo ha contestato la qualificazione come fraudolenta degli errori nella compilazione delle dichiarazioni fiscali.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. La Corte ricorda che la facoltà di presentare memorie ex art. 121 cod. proc. pen. non può superare le preclusioni fissate dai termini per impugnare e per la presentazione dei motivi nuovi ex art. 585 cod. proc. pen. La memoria difensiva può solo illustrare i temi già devoluti, non introdurre doglianze diverse, secondo il principio affermato da Sez. 3 n. 25868 del 2024.
Nel caso concreto gli originari motivi di appello attenevano alla responsabilità penale e al trattamento sanzionatorio, mentre le note di udienza del 24 giugno 2025 concernevano la rideterminazione della confisca. Esse non costituivano sviluppo di alcuno dei motivi proposti. La questione relativa alla misura di sicurezza patrimoniale è un punto autonomo della decisione, soggetto all’effetto devolutivo dell’impugnazione: in difetto di specifico motivo, resta sottratta alla cognizione del giudice d’appello ai sensi dell’art. 597, comma 1, cod. proc. pen. Ne deriva che la Corte territoriale non era tenuta a motivare sul punto, come affermato da Sez. 6 n. 30119 del 2025 e da Sez. 4 n. 15200 del 2022.
Quanto all’overruling, la Corte distingue il contrasto diacronico da quello sincronico. Il principio secondo cui il mutamento non prevedibile della consolidata interpretazione non si applica in danno della parte che abbia confidato nel precedente indirizzo non opera quando il contrasto giurisprudenziale fosse ancora attivo al momento del fatto (Sez. 6 n. 23060 del 2023; Sez. 6 n. 18847 del 2025). Nel caso di specie il principio di solidarietà passiva nella confisca non era affermato in modo granitico, ma era oggetto di pronunce contrastanti, tanto da determinare la rimessione alle Sezioni Unite.
Il secondo motivo è infondato. La Corte richiama la definizione di mezzi fraudolenti di cui all’art. 1, lett. g-ter), d.lgs. n. 74 del 2000 e la necessaria idoneità decettiva della condotta (Sez. 3 n. 37642 del 2024). I giudici di merito hanno accertato l’indicazione di operazioni attive mai avvenute e l’omessa indicazione di operazioni imponibili annotate in contabilità, con parziale indicazione del debito IVA. Il meccanismo artificioso esclude l’applicabilità del terzo comma dell’art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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